Conservazione del posto di lavoro e permessi retribuiti per lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche - Nuovo Testo Unificato
Conservazione del posto di lavoro e permessi retribuiti per lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche - Nuovo Testo Unificato
E' stato definitivamente approvato il nuovo testo unificato delle proposte di legge A.C. 153 -202-844-1104-1128-1395-A/R, (AS 1430) recante disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche (legge 18 luglio 2025, n. 106).
LEGGE 18 luglio 2025, n. 106 Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. (25G00114). Entrata in vigore del provvedimento: 09/08/2025 (GU n.171 del 25.07.2025)
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Art. 1. Conservazine del posto di lavoro
I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento, possono richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a ventiquattro mesi. Durante il periodo di congedo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo è compatibile con il concorrente godimento di eventuali altri benefici economici o giuridici e la sua fruizione decorre dall'esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, spettanti al dipendente a qualunque titolo. Il periodo di congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali. Il dipendente può comunque procedere al riscatto del periodo di congedo mediante versamento dei relativi contributi, secondo quanto previsto per la prosecuzione volontaria dalla normativa vigente. Sono comunque fatte salve le disposizioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva o dalla disciplina applicabile al rapporto di lavoro.
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Fonte: Camera dei Deputati