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Decreto Ministeriale 4 novembre 2014 n. 815 ''Criteri di Ripartizione FFO Università anno 2014''

Decreto Criteri di Ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università per l’anno 2014.

VISTO lo stanziamento disponibile sul cap. 1694 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2014 pari ad  € 7.010.580.532, comprensivo dei seguenti finanziamenti:

  • € 500.000.000 di cui alla legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011), di cui a regime € 173.000.000 destinati per la chiamata di professori di seconda fascia, secondo le procedure di cui agli articoli 18 e 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n.240;
  • € 150.000.000 di cui all'art. 1, comma 257, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) per le finalità di cui al Fondo per il finanziamento ordinario delle università;
  • € 80.000.000 destinati alle finalità di cui all'articolo 1, comma 650, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
  • € 41.952.375 destinati alle finalità di cui all'articolo 3, comma 53, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
  • €. 3.500.000 di cui all'articolo 29, comma 22, legge 30 dicembre 2010, n. 240, destinati agli oneri per il periodo di astensione obbligatoria per maternità degli assegnisti di ricerca, quale integrazione dell'indennità corrisposta dall'INPS, in applicazione dell'articolo 22, comma 6, della medesima legge;
  • € 1.237.000 destinati agli oneri sostenuti dalle università per la stabilizzazione del personale ex ETI ai sensi dell'art. 9, comma 25 del decreto legge n.78/2010, convertito dalla legge 122/2010;
  • € 22.000.000 di cui all'art. 6, comma 4, del decreto legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2014 n. 15  nelle more del perfezionamento del provvedimento di assegnazione;
  • € 259.296.174 di cui all'art. 60, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che ha stabilito che "Al fine  di  semplificare  il  sistema  di  finanziamento  delle università  statali  e  non  statali,  a  decorrere   dall'esercizio finanziario 2014 i mezzi finanziari  destinati  dallo  Stato  per  le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), della legge  24 dicembre 1993, n. 537, ((e  alla  legge  7  agosto  1990,  n.  245,)) concernenti   la   programmazione   dello   sviluppo   del    sistema universitario, per le finalità di cui all'articolo 1, comma  1,  del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n.  170,  concernente  il  Fondo  per  il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti e per le finalità di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398, per le borse di studio universitarie post lauream, confluiscono, per la  quota  di rispettiva  competenza,  calcolata  sulla  base  delle   assegnazioni relative al triennio 2010-2012,  rispettivamente  nel  Fondo  per  il finanziamento ordinario delle università statali  e  nel  contributo statale, erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991,  n.  243,  alle università non statali legalmente riconosciute";

VISTO il Decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142 e in particolare l'articolo 2, comma 5 in cui si prevede di porre a carico della Provincia autonoma di Trento il finanziamento dell'Università degli Studi di Trento per un importo non superiore alla media delle assegnazioni statali di competenza attribuite all'Università per le medesime funzioni nel triennio 2007 - 2009 e l'articolo 5, comma 2 in cui si prevede che "Alle  medesime  condizioni  di parità con gli altri Atenei italiani, l'Università può  concorrere all'assegnazione dei fondi statali di  incentivazione,  ivi  compresi quelli relativi alla mobilità dei docenti";

VISTO l'articolo 60, comma 01, del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 è intervenuta sulle modalità di attribuzione della quota premiale del FFO rispetto a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, stabilendo che "La quota del Fondo per il finanziamento ordinario delle università destinata alla promozione e al sostegno dell'incremento qualitativo delle attività delle università statali e al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e successive modificazioni, è determinata in misura non inferiore al 16 per cento per l'anno 2014, al 18 per cento per l'anno 2015 e al 20 per cento per l'anno 2016, con successivi incrementi annuali non inferiori al 2 per cento e fino ad un massimo del 30 per cento. Di tale quota, almeno tre quinti sono ripartiti tra le università sulla base dei risultati conseguiti nella Valutazione della qualità della ricerca (VQR) e un quinto sulla base della valutazione delle politiche di reclutamento, effettuate a cadenza quinquennale dall'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR). L'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma non può determinare la riduzione della quota del Fondo per il finanziamento ordinario spettante a ciascuna università e a ciascun anno in misura superiore al 5 per cento dell'anno precedente";

TENUTO CONTO che nell'esercizio 2014, si conclude la procedura per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale della tornata 2013 e che gli oneri connessi al funzionamento delle commissioni e ai compensi dei commissari OCSE sono posti a carico del Fondo di finanziamento ordinario;

VISTO l'articolo 11, comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240, in cui si prevede che  "a decorrere dall'anno 2011, allo scopo di accelerare il processo di riequilibrio delle università statali e tenuto conto della primaria esigenza di assicurare la copertura delle spese fisse di personale di ruolo entro i limiti della normativa vigente, una quota pari almeno all'1,5 per cento del fondo di finanziamento ordinario e delle eventuali assegnazioni destinate al funzionamento del sistema universitario, è destinata ad essere ripartita tra le università che, sulla base delle differenze percentuali del valore del fondo di finanziamento ordinario consolidato del 2010, presentino una situazione di sottofinanziamento superiore al 5 per cento rispetto al modello per la ripartizione teorica del fondo di finanziamento ordinario elaborato dai competenti organismi di valutazione del sistema universitario. L'intervento perequativo viene ridotto proporzionalmente laddove la situazione di sottofinanziamento derivi dall'applicazione delle misure di valutazione della qualità di cui all'articolo 5 della presente legge e all'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1. Il calcolo degli squilibri finanziari dei singoli atenei può tenere conto delle specificità delle università sede di facoltà di medicina e chirurgia collegate ad aziende ospedaliere nate da ex policlinici a gestione diretta, escludendo ogni intervento per il ripiano di eventuali disavanzi previsto dall'articolo 5, comma 4, lettere g), h), i), l) e m), della legge 30 dicembre 2010, n. 240";

CONSIDERATO che, nell'ambito delle risorse disponibili per l'anno in corso e al fine di assicurare la sostenibilità dei bilanci degli atenei, si ritiene di contenere la riduzione del Fondo per il finanziamento ordinario spettante a ciascuna università nella misura massima del 3,5 per cento;

TENUTO CONTO che con l'anno 2013 si è concluso l'accordo di programma tra il MIUR e le Università degli Studi di Camerino e Macerata che assicurava alle stesse un Fondo di finanziamento ordinario pari all'importo dell'anno 2008 e che pertanto dall'anno 2014 le Università interessate concorrono all'attribuzione del FFO secondo i medesimi criteri delle altre Università Statali;

TENUTO CONTO che alla luce dell'andamento del FFO del periodo 2009 - 2014 e del peso della quota premiale sul complesso delle risorse disponibili, l'ammontare della quota base del FFO di riferimento delle Università degli Studi di Camerino e Macerata è stimata in un importo pari all'87% di quanto attribuito nell'anno 2013;

VISTO il Decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 "Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 ….. omissis" e in particolare l'articolo 2, comma 1, lettera d) che prevede "l'introduzione del costo standard unitario di  formazione  per studente in corso …omissis… a  cui  collegare  l'attribuzione  di  una percentuale della parte del FFO non assegnata ai sensi dell'articolo 2 del  decreto-legge  10  novembre  2008,  n.  180,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1" e l'articolo 8, comma 2 in cui si prevede che "La determinazione del costo standard per studente  è  definita, secondo quanto previsto al comma 1,  con  decreto  del  Ministro,  di concerto con il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita l'ANVUR";

CONSIDERATO che è in corso di perfezionamento l'iter di adozione del Decreto interministeriale "Costo standard unitario di formazione per studente in corso";

CONSIDERATO che ai fini dell'attribuzione del FFO per l'anno in corso, anche tenendo conto delle specificità delle attività didattiche e di ricerca delle Università, il costo standard unitario di formazione per studente in corso rappresenta un parametro non utilizzabile per le Istituzioni ad ordinamento speciale, per l'Università degli Studi di Roma "Foro Italico" e per le Università per stranieri di Siena e di Perugia;

VISTO il Decreto Ministeriale 15 ottobre 2013 n. 827 "Linee generali di indirizzo della programmazione 2013-15" e in particolare l'articolo 5 "Programmazione finanziaria 2013 - 2015";

VISTO l'art. 29, comma 7, legge 30 dicembre 2010, n. 240, con il quale è attribuito al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il potere di identificare, sentiti l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca ed il Consiglio universitario nazionale, i programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione europea o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i cui vincitori possono essere destinatari di chiamata diretta per la copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore da parte delle università;

VISTO l'articolo 1, comma 9 della Legge 4 novembre 2005, n. 230 e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Ministeriale 8 agosto 2013, registrato alla Corte dei Conti il 1/10/2013 reg. 13 fg. 107 con il quale è stata disposta, ai sensi dell'articolo 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la fusione tra la Scuola Normale Superiore di Pisa e l'Istituto Italiano di Scienze Umane (SUM) di Firenze ed altresì approvati gli Accordi di programma sottoscritti il 20 dicembre 2012 e l'8 agosto 2013 con il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca;

VERIFICATE le obbligazioni di legge e quelle pluriennali assunte dal Ministero in sede di ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario per l'anno 2013;

CONSIDERATO che si ritiene prioritario, anche alla luce di quanto previsto dall'articolo 60 comma 01, del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in cui si prevede che la quota premiale delle Università sia attribuita per almeno 3/5 in base ai risultati della VQR e 1/5 in base alla valutazione delle politiche di reclutamento, effettuate a cadenza quinquennale dall'ANVUR, dare continuità alla VQR 2004 - 2010 avviando la VQR 2011 - 2014 attraverso specifico finanziamento da imputare sullo stanziamento del FFO dell'esercizio finanziario 2014;

VISTO che ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013 n. 45 "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati" il finanziamento ministeriale dei corsi di dottorato è ripartito annualmente con decreto del Ministro, sentita l'ANVUR;

CONSIDERATO che, in attesa della costituzione dell'Anagrafe dei dottorati di cui all'articolo 14 del medesimo Decreto Ministeriale 45/2013, ai fini del riparto del Fondo per le borse post lauream si ritiene di utilizzare per l'anno 2014 i criteri di cui alle lettere a), b), d) ed e) di cui all'articolo 13 riferiti a:
a) qualità della ricerca svolta dai membri del collegio dei docenti;
b) grado di internazionalizzazione del dottorato;
d) attrattività del dottorato;
e) dotazione di servizi, risorse infrastrutturali e risorse finanziarie a disposizione del dottorato e dei dottorandi, anche a seguito di processi di fusione o di federazione tra atenei;
VISTO il parere reso dall'ANVUR in data 16 settembre 2014 sulla proposta di individuazione dei criteri per l'assegnazione del fondo premiale di cui al predetto articolo 2 della legge 9 gennaio 2009, n. 1, dell'intervento perequativo di cui all'art.11 della legge 240/10 e dei criteri per il riparto del fondo per le borse post lauream, destinate al finanziamento delle borse di dottorato e degli assegni di ricerca;

ACQUISITI i pareri del Consiglio Universitario Nazionale del 24 settembre 2014, della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane del 11 settembre 2014 e del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari del 26 settembre 2014;

D E C R E T A
Per il corrente esercizio finanziario 2014 le assegnazioni del Fondo per il finanziamento ordinario (FFO) delle Università statali e dei Consorzi interuniversitari, sono attribuite secondo le modalità ed i criteri di seguito specificati.
Art. 1 - Assegnazioni per obbligazioni assunte nei pregressi esercizi e per interventi specifici
€ 88.014.968 sono disposti interventi finanziari per la copertura di obbligazioni derivanti da provvedimenti ministeriali:
a) € 62.999.471 per la copertura delle quote relative agli accordi di programma con le Istituzioni universitarie stipulati fino all'anno 2011;
b) € 1.400.000 per le attività, sottoposte a specifica verifica e monitoraggio da parte del Ministero, previste negli Accordi di programma relativi alla Fusione tra la Scuola Normale Superiore di Pisa e l'Istituto Italiano di Scienze Umane (SUM) di Firenze;
c) € 23.447.497 per la copertura della restante quota corrispondente ai 10/12 dell'incentivazione alla chiamata di ricercatori ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b), Legge 240/10, prevista dall'art. 6 DM n. 700 del 8 agosto 2013 e a seguito della verifica del rispetto di quanto definito in sede di programmazione e dell'effettiva assunzione in servizio dei ricercatori entro il 30/4/2014;
d) € 168.000 quale quota da versare, per il corrente esercizio, all'ARAN.
Le eventuali disponibilità finanziarie che dovessero residuare con riferimento alle lettera a) e b) sono redistribuite tra gli atenei proporzionalmente alle assegnazioni disposte ai sensi dell'articolo 2.    

Art. 2 - Interventi quota base FFO
€.    5.085.720.674 vengono destinati come di seguito indicato.
a) €   4.911.407.231 sono assegnati a ciascuna Università in proporzione al relativo peso come di seguito indicato:

  • 20% in proporzione al peso di ciascuna università come risultante dal modello del Costo standard di formazione per studente in corso;
  • 80% in proporzione al peso di ciascuna università riferito alla somma algebrica delle seguenti voci:

° Quota base 2013;

° Intervento perequativo 2013, di cui all'articolo 11, comma 1 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

° Ulteriori interventi consolidabili.

Per le Università degli Studi di Macerata e di Camerino la somma considerata è pari all'87% dell'importo assegnato nell'anno 2013, al netto delle somme relative  all'accordo di programma stipulato con il Ministero.
€ 1.237.000 sono assegnati alle università interessate dalla stabilizzazione del personale ex ETI ai sensi dell'art. 9, comma 25 del decreto legge n.78/2010, convertito dalla legge 122/2010.

b) € 103.500.000 sono assegnati alle Istituzioni ad ordinamento speciale (Scuola Normale Superiore di Pisa, Scuola Superiore S. Anna di Pisa, SISSA di Trieste, Scuola IMT di Lucca, IUSS di Pavia), all'Università per Stranieri di Perugia, all'Università per Stranieri di Siena e all'Università degli Studi di Roma "Foro Italico" in proporzione al relativo peso sul totale delle assegnazioni del Fondo di finanziamento ordinario riferite alla somma algebrica delle seguenti voci:
° Quota base 2013;
° Intervento perequativo 2013, di cui all'articolo 11, comma 1 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
° Ulteriori interventi consolidabili.

c) € 69.576.443 sono assegnati, all'Università degli Studi dell'Aquila, in base all'Accordo di programma sottoscritto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al netto degli interventi straordinari e del contributo di cui all'accordo stesso, in misura pari a quella disposta nell'anno 2013;

Art. 3 - Assegnazioni destinate per le finalità premiali di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legge 10 novembre 2008, n.180, convertito dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1 (Quota premiale FFO)

€ 1.215.000.000 pari a circa il 18% del totale delle risorse disponibili al netto degli interventi di cui all'articolo 10, lettera c) vengono assegnati a fini premiali. Tale somma è assegnata alle Università e agli Istituti ad ordinamento speciale secondo i criteri e le modalità di cui all'allegato 1 e per le percentuali di seguito indicate:
a) 70% in base ai risultati conseguiti nella Valutazione della qualità della ricerca (VQR 2004 - 2010);
b) 20% in base alla Valutazione delle politiche di reclutamento;
c) 10% in base ai risultati della didattica con specifico riferimento alla componente internazionale.

Art. 4 - Assegnazioni destinate per le finalità di cui all'art. 11, comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Intervento perequativo FFO)

€ 105.000.000 pari a circa l'1,5% del totale delle risorse disponibili al netto degli altri interventi di cui all'articolo 10, lettera c) sono assegnati alle università a fini perequativi secondo i criteri e le modalità di cui all'allegato 2.

Art. 5 - Chiamate dirette nei ruoli dei Professori di studiosi ed esperti stranieri o italiani impegnati all'estero o risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione

€ 3.500.000 vengono destinati a copertura, in regime di cofinanziamento di chiamate dirette di professori, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230 e successive modificazioni.
Sono escluse dal presente intervento le chiamate per "chiara fama".
Gli interventi di cofinanziamento per la chiamata dei professori sono pari al 50% del costo della qualifica corrispondente. L'inquadramento da parte dell'università potrà essere effettuato tenendo conto della eventuale anzianità di servizio e di valutazione del merito, fermo restando che il cofinanziamento ministeriale non potrà essere superiore al 50% del trattamento economico relativo alla quinta classe stipendiale. Nel caso di chiamate dirette di soggetti che hanno beneficiato di interventi di cui ai DD.MM. n. 13 del 26.1.2001, n. 501 del 20.3.2003, n.18 del 1.2.2005, n. 230 del 27.11.2009 e n. 486 del 11.11.2011, il relativo cofinanziamento è elevato fino a concorrenza del 95%.
Resta fermo il rispetto dei limiti assunzionali ai sensi della normativa vigente alla data della presa di servizio.
Entro il 1 dicembre 2014 ogni università può formulare al Ministero, nell'ambito di una proposta unitaria di ateneo, i nominativi dei soggetti per i quali chiede la chiamata diretta, indicando per ciascuno la qualifica proposta per l'inquadramento e il livello di cofinanziamento richiesto (rispettivamente 50% o 95% a seconda della tipologia di intervento).
Qualora le proposte accolte superino le disponibilità di cui al presente articolo e fissando come criterio prioritario il cofinanziamento di almeno una proposta per ciascun ateneo richiedente, si procederà ad attribuire a ciascun ateneo un cofinanziamento massimo pari a quello risultante dal peso dell'ateneo rispetto all'entità del FFO 2013.
Le eventuali disponibilità finanziarie che dovessero residuare sono redistribuite tra gli atenei proporzionalmente alle assegnazioni disposte ai sensi dell'articolo 2.    
Nei casi di cessazione dei professori nell'arco di cinque anni dalla data di assunzione in servizio per passaggio ad altra Università o cessazione per altra causa, dei soggetti che hanno dato luogo agli incentivi di cui sopra, si procederà al corrispondente recupero della somma assegnata.

Art. 6 - Programma per giovani ricercatori "Rita Levi Montalcini"

€ 5.000.000 vengono destinati per la prosecuzione del programma denominato "Programma per giovani ricercatori "Rita Levi Montalcini" a favore di giovani studiosi ed esperti italiani e stranieri, in possesso di titolo di dottore di ricerca o equivalente da non più di 6 anni e impegnati stabilmente all'estero in attività di ricerca o didattica da almeno un triennio, finalizzato alla realizzazione di programmi di ricerca autonomamente proposti presso Università italiane, attraverso la stipula di contratti ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b), legge 30 dicembre 2010, n. 240, sulla base di criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro. A tal fine alle Università sarà richiesto di assicurare la propria disponibilità ad accogliere i vincitori prima della pubblicazione del bando.

Art. 7 - Consorzi interuniversitari

€ 49.700.000 sono destinati per assicurare un sostegno finanziario ai Consorzi interuniversitari sulla base dei criteri e delle modalità di cui all'allegato 3.

Art. 8 - Interventi a favore degli studenti

€ 6.500.000 sono destinati secondo i criteri riportati nell'allegato 4, di cui:
a) € 6.000.000 per interventi di sostegno agli studenti diversamente abili di cui alla Legge 28 gennaio 1999, n. 17;
b) € 500.000 per interventi di sostegno agli studenti dislessici di cui alla Legge 8 ottobre 2010, n.170.

Art. 9 - Interventi specifici a favore dell'ANVUR

€ 1.500.000 sono destinati all'ANVUR ai sensi dell'art.12, comma 7 del DPR 1 febbraio 2010, n. 76 per lo svolgimento delle attività istituzionali di valutazione.

Art. 10 - Interventi previsti da disposizioni legislative

€ 446.644.890 vengono destinati come di seguito indicato.
a) € 171.748.716 per la chiamata di professori di seconda fascia, secondo le procedure di cui agli articoli 18 e 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 relativi al consolidamento del piano straordinario per le chiamate di professori di seconda fascia finanziate negli esercizi finanziari 2011 - 2012 - 2013.
b) € 7.600.000 destinati ai tirocini curriculari ai sensi del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, articolo 2 commi 10, 11, 12 e 13 secondo i criteri stabiliti con il Decreto Ministeriale 17 dicembre 2013 n. 1044;
c) € 259.296.174 destinati agli interventi di cui all'art. 60, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 ed in particolare:
1) € 148.046.300 per le Borse post lauream, inclusi gli assegni di ricerca, secondo i criteri di cui all'allegato 5;
2) € 65.185.469 per il Fondo per  il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti da ripartire secondo criteri definiti con successivo Decreto Ministeriale, sentiti la CRUI e il CNSU, a sostegno delle finalità di cui al decreto-legge 9 maggio 2003 n. 105, convertito dalla legge 11 luglio 2003 n. 170 con riferimento ai seguenti obiettivi indicati all'art. 1, c. 1, lett. a), b), ed e):
- sostegno alla mobilità internazionale degli studenti;
- assegnazione agli studenti capaci e meritevoli, di assegni per l'incentivazione delle attività di tutorato, nonché per le attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero;
- incentivazione per le iscrizioni a corsi di studio inerenti ad aree disciplinari di particolare interesse nazionale e comunitario, incluse le attività da includere nel nuovo Piano nazionale lauree scientifiche per il triennio 2014 - 2016;
3) € 42.611.580 per la quota dell'anno 2014 riferita alla Programmazione dello sviluppo del sistema universitario 2013 - 2015;
4) € 3.452.825 quale contributo alla Scuola di Ateneo per la formazione europea Jean Monnet alla Seconda Università di Napoli.
d) € 4.500.000 per gli oneri connessi al funzionamento delle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale della tornata 2013, inclusi, ai sensi dell'articolo 6 comma 7 ultimo periodo del DPR 222/2011 i compensi dei commissari OCSE;
e) € 3.500.000 ad integrazione dell'indennità corrisposta dall'INPS, ai sensi dell'articolo 5, del decreto Ministero del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato sulla G.U. n. 247 del 23 ottobre 2007, nel periodo di astensione obbligatoria per maternità degli assegnisti di ricerca. L'integrazione verrà disposta agli atenei tenendo conto del numero di assegnisti di ricerca che iniziano, ovvero completano, il periodo di astensione obbligatoria per maternità nel periodo 01/01/2014 - 31/12/2014. Eventuali disponibilità non utilizzate a valere sul presente intervento sono destinate alle Università proporzionalmente alle assegnazioni disposte ai sensi dell'articolo 2.

Art. 11 - Ulteriori interventi

€ 4.000.000 vengono riservati per interventi straordinari a favore delle università e degli istituti di istruzione universitaria a seguito di richiesta inviata al Ministro entro il 10 dicembre 2014; detti interventi devono assumere una valenza strategica nell'ambito della programmazione dell'Ateneo ed essere connessi agli ambiti della ricerca, della didattica e dell'internazionalizzazione.
Eventuali disponibilità non utilizzate a valere sul presente intervento sono destinate alle Università proporzionalmente alle assegnazioni disposte ai sensi dell'articolo 2.
Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente Ufficio Centrale di Bilancio per il controllo preventivo di regolarità contabile.
Registrato alla Corte dei Conti il 4/12/2014 - Foglio 5343
Roma, 4 novembre 2014
Il Ministro

D.M. 815 del 4 novembre 2014 - con allegati (documento formato .pdf)

TABELLA 1 Assegnazione FFO 2014
TABELLA 2 Quota base FFO 2014 - Tabella 3 Quota premiale FFO 2014 - Tabella 4 Intervento perequativo FFO 2014 - Tabella 5 FFO 2014 vs FFO 2013
TABELLA 6 Dottorato e post laurea 2014


http://attiministeriali.miur.it/anno-2014/novembre/dm-04112014.aspx

Vedete Tabelle allegate. FFO di ogni Ateneo

 
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