Contatori visite gratuiti Nuove norme sul pignoramento dello stipendio e delle pensioni

Photogallery

Contratti
ARAN

Orientamenti applicativi aggiornati al 2021
CCNL Comparto Istruzione e Ricerca
''Sezione Università’’

Aspettative/Congedi

Formazione

Malattia  e Assenze per visite, terapie e prestazioni specialistiche

Permessi

Ferie, Festività  e riposi solidali

Sistema di classificazione

Istituti particolari

Orario di lavoro

Rapporto di lavoro flessibile

Trattamento economico

Parte Comune ''Responsabilità disciplinare''

Raccolta Sistematica
Orientamenti Applicativi
Comparto Università


FERIE e FESTIVITA'

ASSENZE per MALATTIA

Orientamenti Applicativi - aggiornati a dicembre 2016

 

Permessi retribuiti
Permessi brevi

Permessi per
diritto allo studio

 

Guida Operativa aggiornata a dicembre 2016

Accordo Quadro in materia di TFR e di Previdenza Complementare del 29 luglio 1999

L’adeguamento retributivo e contributivo nel passaggio dal TFS al TFR dei pubblici dipendenti ai sensi dell’art. 6 dell'AQN


RSU

Quotidiani online
Link Utili

Nuove norme sul pignoramento dello stipendio e delle pensioni

L'art. 13 d.l. 27 giugno 2015, n. 83 introduce importanti novità nel codice di procedura civile sul pignoramento della pensione andando a individuare il “quinto” pignorabile della pensione nonché a individuare gli obblighi del terzo pignorato (Banca o Posta) quando sul conto corrente “pignorato” sono accreditati la pensione o lo stipendio.
Da ultimo vedremo anche come il legislatore ha voluto modificare l'art. 480 c.p.c. prevedendo che il precetto deve recare l'avvertimento che il debitore può rivolgersi all'istituto della composizione della crisi da sovraindebitamento.
Il pignoramento della pensione. Con riferimento al pignoramento della pensione, l'art. 13 introduce un nuovo comma, secondo il quale «le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge».
Ne deriva che, chiarendo la normativa vigente che sul punto aveva visto anche l'intervento della Corte Costituzionale, vi sarà una parte assolutamente impignorabile della pensione e cioè quella pari all'importo dell'assegno sociale aumentato della metà.
L'importo della pensione detratto l'assegno sociale aumentato della metà sarà poi pignorabile nel limite del quinto.
Il pignoramento dello stipendio e della pensione accreditate su conto corrente. Con riferimento al pignoramento del conto corrente, invece, la nuova norma prevede che «le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge».
La disposizione introduce per il creditore procedente del c.p.c. una deroga al principio secondo il cui il limite del quinto vale soltanto quando il terzo pignorato è il datore di lavoro o l'ente previdenziale.
Ed infatti, a stretto rigore, il credito vantato dal correntista (lavoratore o pensionato) nei confronti della Banca ha come titolo non già il rapporto di lavoro o il rapporto previdenziale ma soltanto un credito ad una prestazione avente per oggetto denaro (e cioè il bene fungibile per definizione).
Gli obblighi del terzo. Inoltre, il d.l. aggiunge- completando la disciplina - un comma all'art. 546 c.p.c. stabilendo che «nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore di somme a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, gli obblighi del terzo pignorato non operano, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento, per un importo pari al triplo dell'assegno sociale; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, gli obblighi del terzo pignorato operano nei limiti previsti dall'articolo 545 e dalle speciali disposizioni di legge.»
Il precedente di Equitalia. Certamente la norma ha un qualche “precedente” nel comma 2-bis dell'art. 72-ter d.P.R. n. 602/1973 relativo alla riscossione coattiva in base al quale «nel caso di accredito delle somme di cui ai commi 1 e 2 sul conto corrente intestato al debitore, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all'ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo».
Disposizione che, quantomeno, ha il pregio di chiarire subito cosa non è pignorabile (id est la somma pari all'ultimo accredito con titolo stipendio/pensione).
Nel nostro caso, invece, non è dato comprendere cosa non sia pignorabile (e quindi escluso dagli obblighi di custodia) con riferimento alle somme già accreditate al momento del pignoramento in quanto il pignoramento normalmente colpisce il saldo e non i singoli accrediti.
Quanto invece alle somme che vengono accreditate dopo il pignoramento il legislatore ne ha previsto la pignorabilità entro i limiti di legge.
Ma i problemi non sono finiti. Ed infatti, questo dovrebbe significare che in presenza di un duplice pignoramento presso terzi, il primo presso il datore di lavoro e il secondo presso la Banca, il creditore potrebbe conseguire (non più come prima i 5/5 dati dalla somma 1/5 presso il datore e 4/5 presso la Banca ma) 1/5 presso il datore di lavoro e 1/5 dei 4/5 residui versati.
Oppure la norma potrebbe voler dire che, in assenza di pignoramento presso il datore di lavoro, il pignoramento anche se avviene solo presso la Banca deve essere effettuato nei limiti del quinto.
Speriamo che in sede di conversione il legislatore intervenga a integrare la disciplina per evitare la creazione di problemi applicativi capaci di generare un contenzioso significativo.
Le conseguenze processuali. Quanto alle conseguenze, il legislatore ha previsto che il pignoramento eseguito in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge è parzialmente inefficace e l'inefficacia (parziale) è rilevata dal giudice anche d'ufficio.»;
Efficacia temporale delle disposizioni. Le nuove norme si applicano immediatamente e trovano applicazione anche con riferimento ai procedimenti già pendenti.
L'avviso dell'esistenza della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento. Da ultimo, è opportuno ricordare in questa sede una modifica apportata dal d.l. n. 83/2015 all'art. 480 c.p.c. in materia di precetto. Ed infatti, da oggi il precetto (evidentemente rivolto ai soggetti non fallibili) dovrà contenere l'avvertimento che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore”.
La relativa mancanza sarà deducibile dal debitore precettato con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c..

Qui il decreto legge 27 giugno 2015, n. 83; pubblicato in G.U. del 27 giugno 2015, n. 147

Fonte: http://www.dirittoegiustizia.it/

 
INPS
Assegno per il nucleo familiare. Nuovi livelli reddituali: 1 luglio 2023 - 30 giugno 2024



Previdenza

Modulo Non adesione al Fondo Perseo Sirio

Meteo

Tutto su IMU e TASI

Convenzioni

Powered by



Modalità Mobile