P.A. Per la falsa attestazione della presenza in servizio è previsto il licenziamento - D.Lgs n° 116/2016

1) Costituisce falsa attestazione della presenza in servizio qualunque modalità fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l'amministrazione presso la quale il dipendente presta attività lavorativa circa il rispetto dell'orario di lavoro dello stesso.Della violazione risponde anche chi abbia agevolato con la propria condotta attiva o omissiva la condotta fraudolenta.
2) La sospensione cautelare dal servizio. La falsa attestazione della presenza in servizio, accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, determina l'immediata sospensione cautelare senza stipendio del dipendente, fatto salvo il diritto all'assegno alimentare nella misura stabilita dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti, senza obbligo di preventiva audizione dell'interessato.
3) L’Avvio del procedimento disciplinare contestuale alla sospensione. È disposto dal responsabile della struttura in cui il dipendente lavora o dall'ufficio per i procedimenti disciplinari con provvedimento motivato, in via immediata e comunque entro quarantotto ore dal momento in cui i suddetti soggetti ne sono venuti a conoscenza. Con il medesimo provvedimento di sospensione cautelare si procede anche alla contestuale contestazione per iscritto dell'addebito e alla convocazione del dipendente dinanzi all'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (UPD).
4) La trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica competente e la segnalazione alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti regionale avviene entro quindici giorni dall'avvio del procedimento disciplinare.La Procura della Corte dei conti, quando ne ricorrono i presupposti, emette invito a dedurre per danno d'immagine entro tre mesi dalla conclusione della procedura di licenziamento.
5) Le sanzioni disciplinari, fino al licenziamento anche per i dirigenti che abbiano acquisito conoscenza del fatto, che abbiano omesso attivazione del procedimento disciplinare e l'omessa adozione del provvedimento di sospensione cautelare, senza giustificato motivo, costituiscono illecito disciplinare punibile con il licenziamento. Vai al D.Lgs n° 116/2016