Assenza di malattia del dipendente pubblico - Polo Unico per le visite fiscali presso l’INPS - Modalità
L’assenza di malattia, deve essere comunicata tempestivamente, già dal primo giorno, sia all’ufficio amministrativo di competenza e sia alla propria struttura di appartenenza, entro e non oltre le 09.30, indipendentemente dall’aver contattato o meno il proprio medico di base.
Successivamente al rilascio del certificato medico il/la dipendente dovrà comunicare all’ufficio amm.vo competente, il numero del certificato stesso, la durata di malattia e il domicilio di reperibilità durante il periodo di malattia tramite i canali di casella vocale, e/o casella di posta elettronica, comunicando i seguenti dati:
- nome e cognome;
- domicilio di reperibilità durante la malattia/ eventuale cambio di domicilio di reperibilità;
- durata della malattia/eventuale prosecuzione;
- numero del certificato medico appena se ne ha avuto possesso.
Nel caso in cui il medico o la struttura sanitaria sono impossibilitati ad inviare il certificato per via telematica, questo sarà rilasciato in modalità cartacea. Il dipendente avrà quindi due giorni di tempo, dal verificarsi della malattia, per presentare il certificato medico all’ufficio della propria amministrazione, perché sono indennizzabili sono i primi due giorni di ritardo e non i successivi, (al lavoratore spetta comunque la facoltà di provare l’esistenza di un motivo valido che giustifichi il ritardo nell’invio del certificato medico). È possibile inviare il certificato di malattia in formato cartaceo anche nel caso in cui la malattia comporta il ricovero ospedaliero
Si rammenta che il/la dipendente ha l’obbligo di comunicare preventivamente alla propria amministrazione per mezzo dei canali sopra citati l'eventuale cambiamento del domicilio di reperibilità durante la malattia o se deve assentarsi, per sottoporsi a visite mediche, prestazioni, accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi,.
Il/la dipendente che non viene trovato/a presso il domicilio di reperibilità dal medico fiscale – a seguito di VMC disposta dall’INPS o dal proprio Ateneo – è invitato/a dall’INPS a visita ambulatoriale presso la struttura territoriale, ai fini della valutazione medica.
Alla propria Amministrazione restano invece di competenza la valutazione delle giustificazioni addotte dal/lla dipendente.
A chi risulterà essere assente dal domicilio di reperibilità senza giustificato motivo, verranno irrogate conseguenti sanzioni disciplinari ed economiche, così come previsto dalla normativa vigente, che prevede una riduzione del 100% della retribuzione per i primi dieci giorni di malattia e del 50% per i giorni seguenti. Il/la dipendente ha facoltà di presentare le proprie giustificazioni all’amministrazione entro e non oltre 15 gg. dalla notifica della sanzione ricevuta.
Sono previste dalla nuova normativa delle esenzioni all’obbligo di reperibilità per quei/lle dipendenti la cui assenza sia riconducibile a determinate condizioni comprovate mediante idonea documentazione rilasciata dalle Strutture Sanitarie competenti (Asl):
Vediamo quali:
- Infortuni di lavoro.
- Patologie documentate e identificate le cause di servizio.
- Quadri morbosi inerenti alla circostanza di menomazione attestata.
- Gestazione a rischio.
- Patologie gravi che richiedono terapie salvavita, come ad esempio le cure chemioterapiche, emodialisi e per altre terapie riabilitative
- Stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta
- Sono esentati da visita fiscale i lavoratori che per le terapie devono sottoporsi a ricovero, anche in day hospital. In questi casi non si dovrà portare il certificato medico.
In allegato la circolare INPS 95/2016. casi di esenzione da visita fiscale