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Assenza di malattia del dipendente pubblico - Polo Unico per le visite fiscali presso l’INPS - Modalità

Cosa c’è da sapere sulle modalità di comunicazione dell'assenza di malattia, sugli orari delle fasce di reperibilità, sulle sanzioni amministrative e pecuniarie. È entrato in vigore dal 1° settembre l’istituzione del Polo Unico per le visite fiscali presso l’INPS, che ha quindi la competenza esclusiva ad effettuare  le visite mediche di controllo (VMC) sia su richiesta del datore di lavoro dell’Amministrazione ove si presta servizio, e  sia d’ufficio, così come  previsto agli artt. 18 e 22 del Dlgs.n. 75/2017.Le VMC d’ufficio vengono disposte dall’INPS, dal rilascio del certificato medico e per tutta la durata della malattia, incluse le giornate non lavorative e quelle festive, nel rispetto delle fasce orarie di reperibilità  che per i dipendenti pubblici vanno dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00. E sempre dal dal 1° settembre, i dipendenti non possono stare tranquilli nemmeno dopo aver ricevuto la prima visita fiscale, poiché sono obbligati a garantire la reperibilità (esclusivamente negli orari delle visite) per tutto il periodo della malattia, perchè con le nuove regole, qualora l’algoritmo utilizzato dall’INPS rilevi un comportamento sospetto, il Polo Unico può disporre nuovamente della VCM, anche per lo stesso evento morboso e vi è l’obbligo della visita fiscale (VMC) nel caso in cui l’assenza sia immediatamente successiva, o precedente, al weekend, alle ferie o ad un giorno di riposo.Le modalità di comunicazione:

L’assenza di malattia,  deve essere comunicata tempestivamente, già dal primo giorno, sia  all’ufficio amministrativo di competenza e sia alla propria struttura di appartenenza, entro e non oltre  le 09.30, indipendentemente dall’aver contattato o meno il proprio medico di base.

Successivamente al rilascio del certificato medico il/la dipendente dovrà comunicare all’ufficio amm.vo competente, il numero del certificato stesso, la durata  di malattia e il domicilio di reperibilità durante il periodo di malattia tramite i canali di casella vocale, e/o casella di posta elettronica, comunicando i seguenti dati:

- nome e cognome;

- domicilio di reperibilità durante la malattia/ eventuale cambio  di domicilio di reperibilità;

- durata della malattia/eventuale prosecuzione;

- numero del certificato medico appena se ne ha avuto possesso.

Nel caso in cui il medico o la struttura sanitaria sono impossibilitati ad inviare il certificato per via telematica, questo sarà rilasciato in modalità cartacea. Il dipendente avrà quindi due giorni di tempo, dal verificarsi della malattia, per presentare il certificato medico all’ufficio della propria amministrazione, perché sono indennizzabili sono i primi due giorni di ritardo e non i successivi, (al lavoratore spetta comunque la facoltà di provare l’esistenza di un motivo valido che giustifichi il ritardo nell’invio del certificato medico). È possibile inviare il certificato di malattia in formato cartaceo anche nel caso in cui la malattia comporta il ricovero ospedaliero

Si rammenta che il/la dipendente ha l’obbligo di comunicare preventivamente alla propria amministrazione per mezzo dei canali sopra citati l'eventuale cambiamento del domicilio di reperibilità durante la malattia o se deve assentarsi, per sottoporsi a visite mediche, prestazioni, accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi,.

Il/la dipendente che non viene trovato/a presso il domicilio di reperibilità dal medico fiscale – a seguito  di VMC disposta dall’INPS  o dal proprio Ateneo – è invitato/a dall’INPS a visita ambulatoriale presso la struttura territoriale, ai fini della valutazione medica.

Alla propria Amministrazione restano invece di competenza la valutazione delle giustificazioni addotte dal/lla dipendente.

A chi risulterà essere assente dal domicilio di reperibilità senza giustificato motivo, verranno irrogate conseguenti sanzioni disciplinari ed economiche, così come previsto dalla normativa vigente, che prevede una riduzione del 100% della retribuzione per i primi dieci giorni di malattia e del 50% per i giorni seguenti. Il/la dipendente ha facoltà di presentare le proprie giustificazioni all’amministrazione entro e non oltre 15 gg. dalla notifica  della sanzione ricevuta.

Sono previste dalla nuova normativa delle esenzioni all’obbligo di reperibilità per quei/lle dipendenti la cui assenza sia riconducibile a determinate condizioni comprovate mediante idonea documentazione rilasciata dalle Strutture Sanitarie competenti (Asl):

Vediamo quali:

- Infortuni di lavoro.

- Patologie documentate e identificate le cause di servizio.

- Quadri morbosi inerenti alla circostanza di menomazione attestata.

- Gestazione a rischio.

- Patologie gravi che richiedono terapie salvavita, come ad esempio le cure chemioterapiche, emodialisi e per altre terapie riabilitative

- Stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta

- Sono esentati da visita fiscale i lavoratori che per le terapie devono sottoporsi a ricovero, anche in day hospital. In questi casi non si dovrà portare il certificato medico.

In allegato la circolare INPS 95/2016. casi di esenzione da visita fiscale

Messaggio INPS n 3265 del 09/08/2017 - Decreto legislativo n. 75 del 27 maggio 2017 recante disposizioni in materia di Polo unico per le visite fiscali. Istruzioni amministrative ed operative


 
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