Visite Fiscali dal 13 gennaio sono entrate in vigore le nuove regole

Non cambiano le Fasce orarie di reperibilità
Per i dipendenti della P.A. le fasce orarie di reperibilità, con obbligo quindi di non allontanarsi dal domicilio dichiarato, vanno dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,00. L'obbligo di restare a casa, reperibili, vale anche per i giorni non lavorativi e festivi.
Sono esclusi dall'obbligo di reperibilità i dipendenti affetti da:
Infortuni di lavoro.
- Patologie documentate e identificate le cause di servizio.
- Quadri morbosi inerenti alla circostanza di menomazione attestata.
- Gestazione a rischio.
- Patologie gravi che richiedono terapie salvavita, come ad esempio le cure chemioterapiche, emodialisi e per altre terapie riabilitative
- Stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta
- Sono esentati da visita fiscale i lavoratori che per le terapie devono sottoporsi a ricovero, anche in day hospital. In questi casi non si dovrà portare il certificato medico.
In allegato la circolare INPS 95/2016. casi di esenzione da visita fiscale
Il/la dipendente che non viene trovato/a presso il domicilio di reperibilità dal medico fiscale – a seguito di VMC disposta dall’INPS o dal prorio datore di lavoro – è invitato/a dall’INPS a visita ambulatoriale presso la struttura territoriale, ai fini della valutazione medica.
Alla propria Amministrazione restano invece di competenza la valutazione delle giustificazioni addotte dal/lla dipendente. Se il dipendente non accetta l'esito della visita di controllo, dovrà eccepirlo immediatamente in sede di visita domiciliare (o ambulatoriale, se era stato trovato assente). Il dissenso sarà annotato sul verbale di visita e il dipendente sarà invitato a presentarsi a visita di controllo presso l'Ufficio del Medico Legale dell'Inps per il giudizio definitivo. Se il dipendente si rifiuta di firmare il verbale, il medico fiscale informerà l'Inps e inviterà il soggetto interessato a presentarsi a visita presso il suindicato Ufficio Legale.
A chi risulterà essere assente dal domicilio di reperibilità senza giustificato motivo, verranno irrogate conseguenti sanzioni disciplinari ed economiche, così come previsto dalla normativa vigente, che prevede una riduzione del 100% della retribuzione per i primi dieci giorni di malattia e del 50% per i giorni seguenti. Il/la dipendente ha facoltà di presentare le proprie giustificazioni all’amministrazione entro e non oltre 15 gg. dalla notifica della sanzione ricevuta.
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