Contatori visite gratuiti Maternità - Messggio INPS ''Proroga del contributo per i servizi di baby-sitting e per i servizi all’infanzia'' Istruzioni per la presentazione delle domande nell’anno 2018

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Maternità - Messggio INPS ''Proroga del contributo per i servizi di baby-sitting e per i servizi all’infanzia'' Istruzioni per la presentazione delle domande nell’anno 2018

Prorogato anche per il biennio 2017-2018 per le neo mamme (che non usufruiscono del congedo parentale - ex astensione facolativa -) il contributo erogato dall’Inps di cui all'articolo 4, comma 24, lett. b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, per l'acquisto di servizi di baby-sitting, mediante la modalità del “Libretto Famiglia”. A partire dall’anno 2018 il voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting viene rinominato “Contributo per l’acquisto di servizi di baby-sitting” e viene erogato dall’Inps secondo le modalità previste per il “Libretto Famiglia”. Si precisa, al riguardo, che i voucher già acquisiti telematicamente entro il 31 dicembre 2017 continueranno ad avere validità fino al 31 dicembre 2018.

Ciò significa che, relativamente ai voucher già oggetto di acquisizione telematica entro la data del 31 dicembre 2017, sarà possibile inserire prestazioni lavorative esclusivamente con data fine, al massimo, 31 dicembre 2018. Le relative consuntivazioni potranno essere inserite in procedura entro il 16 gennaio 2019.Entro lo stesso termine del 31 dicembre 2018 è fatta salva la possibilità di restituire in tutto o in parte i voucher oggetto di acquisizione telematica non utilizzati con il conseguente reintegro del corrispondente congedo parentale.Pertanto, i voucher non utilizzati e per i quali non è stato richiesto il rimborso entro il citato termine perderanno validità.

Possono accedere al beneficio le seguenti categorie di lavoratrici:

le lavoratrici dipendenti di amministrazioni pubbliche o di privati datori di lavoro;

le lavoratrici iscritte alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (ivi comprese le libere professioniste, che non risultino iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionate, pertanto tenute al versamento della contribuzione in misura piena), che si trovino, al momento della presentazione della domanda, ancora all’interno degli 11 mesi successivi alla conclusione del teorico periodo di indennità di maternità e non abbiano fruito ancora di tutto il periodo di congedo parentale.

le lavoratrici autonome o imprenditrici (coltivatrici dirette, mezzadre e colone; artigiane ed esercenti attività commerciali; imprenditrici agricole a titolo principale e pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui all’articolo 66, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151), che abbiano concluso il teorico periodo di fruizione dell’indennità di maternità e per le quali non sia decorso 1 anno dalla nascita o dall’ingresso in famiglia (nei casi di adozione e affidamento) del minore e che non abbiano fruito ancora di tutto il periodo di congedo parentale.

Le lavoratrici madri possono accedere al beneficio anche per più figli, presentando una domanda per ogni figlio e purché ricorrano, per ciascuno di essi, i requisiti sopra richiamati.

Leggi il messaggio Inps n° 1428 del 30 marzo 2018 comprensivo degli allegati - Istruzioni per la presentazione delle domande nell’anno 2018 - Contributo per i servizi di baby-sitting e per i servizi all’infanzia di cui all’articolo 4, comma 24, lett. b), della legge n. 92/2012.

 

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