Gravi patologie e periodo di comporto nei contratti del pubblico impiego rinnovati per il triennio 2016-2018

La novità intervenuta con i rinnovi contrattuali della pubblica amministrazione, firmati da Aran e Organizzazioni sindacali relativi il triennio 2016 -2018, prevede una ulteriore agevolazione ovvero estende questa tutela (ovvero l'esclusione dal "comporto") anche ai giorni nei quali il dipendente debba assentarsi a causa degli effetti collaterali delle citate terapie: ad esempio, ai giorni di assenza dovuti agli effetti della chemioterapia.
In entrambi i casi, le giornate di assenza dal lavoro del dipendente sono retribuite per intero e come previsto dal proprio contratto di lavoro.
Al fine di evitare una estensione temporale illimitata di tale ulteriore garanzia, esclusivamente con riferimento ai giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali delle terapie, è stato stabilito in quattro mesi per anno solare, il tetto massimo di giornate oltre le quali la speciale tutela e garanzia non è più applicata e tornano ad applicarsi le garanzie normali previste per le “ordinarie” giornate di assenza per malattia.
Queste disposizioni sono previste nei contratti di lavoro del pubblico impiego relativi ai comparti funzioni centrali, funzioni locali, sanità rinnovati per il triennio 2016-2018.
L’attestazione delle particolari patologie che richiedono terapie salvavita deve essere rilasciata dalle competenti strutture medico-legali delle Aziende sanitarie locali o dagli istituti o strutture accreditate o dalle strutture con competenze mediche delle pubbliche amministrazioni.
I giorni di assenza dovuti al ricovero ospedaliero, alle terapie e agli effetti collaterali delle stesse, devono essere certificati dalle Competenti strutture del Servizio Sanitario Nazionale o dagli istituti o strutture accreditate dove è stata effettuata la terapia o dall’organo medico competente.
Per il comparto scuola e ricerca rimangono in vigore le disposizioni dei contratti di lavoro rinnovati per il triennio 2006-2009 che già contemplavano questa tutela prevedendo che in caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie con diritto all’intera retribuzione. Pertanto, nei contratti del comparto scuola e ricerca non è previsto il limite temporale dei 4 mesi per ogni anno solare per i giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali delle terapie salvavita che comportano incapacità lavorativa.
Per giungere a questo accordo, il Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, il 6 Luglio 2017, aveva inviato all’Aran l’atto di indirizzo che indicava, le linee ed i criteri direttivi per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego e, in particolare, del comparto delle Funzioni centrali.
L’atto di indirizzo del Ministro intendeva ampliare la tutela già prevista nei vecchi contratti includendo appunto anche i giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali delle terapie.
I rinnovi contrattuali della pubblica amministrazione, firmati da Aran e Organizzazioni sindacali relativi il triennio 2016 -2018 hanno pertanto recepito una indicazione.
di Alessandra Torregiani e Giorgia Di Cristofaro - fonte SuperAbile.it