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Assicurazione contro gli infortuni domestici. Obbligo di iscrizione con modalità esclusivamente telematiche dal 1° gennaio 2020.

Servizi online per la prima iscrizione e per l’iscrizione annuale dei soggetti esonerati dal versamento del premio.

Questa polizza assicurativa obbligatoria per legge, prevede in caso di mancato pagamento alla scadenza fissata interessi di mora che non possono superare l'ammontare del premio stesso. Quello che conta però è che chi non si assicura rimane scoperto in caso di infortunio.

Chi ha l’obbligo dell’assicurazione Inail contro gli infortuni domestici:

Gli studenti anche se studiano e dimorano in una località diversa dalla città di residenza e che si occupano dell’ambiente in cui abitano.

Tutti coloro che, avendo già compiuto i 18 anni, lavorano esclusivamente in casa per la cura dei componenti della famiglia (ad esempio ragazzi e ragazze in attesa di prima occupazione).

I titolari di pensione che non hanno superato i 67 anni.

I lavoratori in mobilità.

I cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia e non hanno altra occupazione.

I lavoratori in cassa integrazione.

Coloro che svolgono un’attività lavorativa che non copre l'intero anno (lavoratori stagionali, lavoratori temporanei, lavoratori a tempo determinato). L’assicurazione in questo caso copre solo i periodi in cui non è svolta attività lavorativa, ma il premio non è frazionabile e la quota va versata per intero.

Sono escluse tutte le persone che svolgono altre attività fuori dalle mura domestiche, che comportino l'iscrizione a forme obbligatorie di previdenza. L’obbligo non sussiste anche per le persone che hanno un reddito inferiore a 4.648,11 euro o che appartengono a un nucleo familiare il cui reddito complessivo non supera i 9.296,22 euro (in questo caso il premio è a carico dello Stato).

In relazione all’ampliamento delle prestazioni, a cui si ha diritto per gli eventi infortunistici avvenuti dal 1° gennaio 2019, l’importo del premio assicurativo a decorrere dalla predetta data è stato fissato dalla legge in euro 24,00 annui.

L’ampliamento della tutela, che sarà compiutamente illustrata con una successiva circolare dell’Inali riguarda:

l’abbassamento dal 27 per cento al 16 per cento del grado di inabilità permanente necessario per la costituzione della rendita;

la corresponsione di una prestazione una tantumdi importo pari a euro 300 qualora l’inabilità permanente accertata sia compresa tra il 6 e il 15 per cento;

il riconoscimento dell'assegno per l’assistenza personale continuativa ai titolari di rendita che versano in particolari condizioni menomative.

In caso di morte dell'assicurato, la rendita, calcolata con le stesse modalità e percentuali stabilite per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, viene corrisposta agli eredi.

Vai alla Circolare INAIL n.37 del 30/12/2019

 

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Assegno per il nucleo familiare. Nuovi livelli reddituali: 1 luglio 2024 - 30 giugno 2025



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