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Nuove priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile - Dlgs n 105 del 30/06/2022

Riguardo al lavoro in modalità agile, il D.lgs. 30 giugno 2022, n. 105 ha modificato il comma 3-bis dell’art. 18 della l. n. 81/2017, riconoscendo nuove priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate:

dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a dodici anni di età;
-  o senza alcun limite di età (dalle lavoratrici e dai lavoratori) nel caso di figli in condizioni di disabilità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
-  dai lavoratori con disabilità in situazione di gravità, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
-  o dai caregivers, ai sensi dell’articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 

Gli Atenei sono tenuti ad applicare tale normativa anche al telelavoro domiciliare, considerato uno degli strumenti costitutivi del più ampio sistema di lavoro agile, di cui all’art. 14 della legge n. 124 del 7 agosto 2015, pertanto i/le colleghi/e rientranti nelle suddette categorie e che non hanno un progetto di telelavoro in corso, possono presentare richiesta, in accordo con il/la proprio/a responsabile all’Ufficio forme di lavoro agile  per procedere all’assegnazione della posizione di telelavoro domiciliare.



 
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