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Agenzia delle Entrate: Bonus ai dipendenti: fino a 600 euro senza imposte anche per le utenze domestiche. Nella Crcolare del 4.11.2002 le regole sulla nuova disciplina del welfare aziendale

Tratto da www.agenziaentrate.gov.it

Pronte le istruzioni per i datori di lavoro che intendono erogare ai propri dipendenti somme o rimborsiorsi per contenere il costo di energia elettrica, acqua e gas naturale. Il decreto Aiuti-bis, infatti, ha innalzato per il 2022 fino a 600 euro (al posto degli ordinari 258,23 euro) il limite entro il quale è possibile riconoscere ai dipendenti beni e servizi esenti da imposte, includendo anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche. Con la circolare n. 35/E di oggi, l’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti sulla nuova disciplina del welfare aziendale, soffermandosi in particolare sull’ambito applicativo, documentale e temporale.

Nei fringe benefit anche le utenze domestiche - Per il 2022 sono incluse tra i fringe benefit concessi ai lavoratori dipendenti anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche. Al riguardo, la circolare spiega che per utenze domestiche si intendono quelle relative a immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che vi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio. Vi rientrano, quindi, anche le utenze per uso domestico intestate al condominio (ad esempio quelle idriche o di riscaldamento) e quelle per le quali, pur essendo le utenze intestate al proprietario dell’immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o dei propri coniuge e familiari.

Non imponibilità anche per beni e servizi ceduti al coniuge o ai familiari - Rientrano tra i fringe benefit anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari indicati nell’articolo 12 del TUIR, nonché i beni e i servizi per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi. Tali benefit, inoltre, sono erogabili anche ad personam e riguardano sia i titolari di redditi di lavoro dipendente che di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Roma, 4 Novembre 2022

Cosa recita la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.35/E del 04.11. 2022 riguardo alle misure fiscali per il welfare aziendale – Articolo 12 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115

(..) Attesa la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per contenere il costo dell’energia elettrica e del gas naturale nonché per contrastare l’emergenza idrica, l’articolo 12 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 1151 (da ora decreto Aiuti-bis), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 1422, dispone,Soltanto per il periodo d’imposta 2022, che il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore dipendente, nonché le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nel limite complessivo di euro 600, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 9173.(..)  Fonte: www.agenziaentrate.gov.it

Scarica e Leggi la circolare Agenzia delle Entrate n.35/E del  4.11.2002 -- Misure fiscali per il welfare aziendale – Articolo 12 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115

 
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