Contatori visite gratuiti Le novità più rilevanti in materia di lavoro e previdenza per dipendenti pubblici estratte dalla Legge di Bilancio 2025 (L. n. 207 del 30.12. 2024)

Documento di Economia e Finanza 2024 (DEF 2024), che delinea previsioni cruciali in relazione al PIL e traccia una linea sul futuro del welfare nel nostro paese.

 

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Le novità più rilevanti in materia di lavoro e previdenza per dipendenti pubblici estratte dalla Legge di Bilancio 2025 (L. n. 207 del 30.12. 2024)

In sintesi, le novità più rilevanti in materia di lavoro e previdenza per dipendenti pubblici estratte dalla Legge di bilancio 2025

(L. n. 207 del 30 dicembre 2024).

Articolo 1

Comma 121:0,22% monte salari. Le risorse destinate ai trattamenti accessori del personale dipendente dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere incrementate, rispetto al 2024, con modalità e criteri da stabilire nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2022-2024, in misura pari allo 0,22% del monte salari relativo all'anno 2021 a decorrere dall'anno 2025.

Comma 128: tornata contrattuale 2025-2027. vengono stanziati per la contrattazione collettiva nazionale e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico complessivamente in 1.755 milioni di euro per l’anno 2025, in 3.550 milioni di euro per l’anno 2026 e in 5.550 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027. Nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro o dei provvedimenti negoziali relativi al triennio 2025-2027 si prevede l’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale in misura pari, allo 0,6 per cento dal 1° aprile 2025 al 30 giugno 2025 e dell’1 per cento a decorrere dal 1° luglio 2025.

Comma 131: tornata contrattuale 2028-2030. la copertura degli oneri della contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2028-2030 è stabilita in misura pari a 1.954 milioni di euro per il 2028, 4.027 milioni di euro per il 2029 e 6.112 milioni di euro annui a decorrere dal 2030 al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive - IRAP.

Comma 134: proroga contratti a tempo determinato. per l’anno 2025 al personale assunto a tempo determinato per 18 mesi e con orario di lavoro pari a 18 ore settimanali presso il Ministero della cultura, il Ministero della giustizia e il Ministero dell'istruzione e del merito potrà essere rinnovato il contratto per un periodo non superiore a dodici mesi oltre il termine previsto.

Comma 135: stabilizzazione personale a tempo determinato nel Ministero della giustizia. A decorrere dal 1° luglio 2026, il Ministero della giustizia potrà a stabilizzare il personale assunto a tempo determinato, inquadrato all’interno della struttura operativa denominata Ufficio per il processo, in qualità di addetto all’ufficio per il processo, nonché del personale per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR. Requisiti: aver lavorato per almeno 24 mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultare in servizio alla data del 30 giugno 2026. La procedura di stabilizzazione si svolgerà previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, con possibilità di scorrimento fra i distretti. Le stabilizzazioni sono autorizzate nei limiti di un contingente massimo di 2.600 unità nell’Area dei Funzionari e di 400 unità nell’Area degli Assistenti del CCNL 2019-2021 Comparto Funzioni Centrali.

Comma 156: nuove assunzioni presso l’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Autorizzate 250 nuove assunzioni a tempo indeterminato da inquadrare nell’area funzionari, famiglia professionale ispettore di vigilanza tecnica salute e sicurezza, del contratto collettivo nazionale del comparto Funzioni centrali.

Comma 161: facoltà di rinuncia agli accrediti contributivi. I lavoratori dipendenti che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2025, i requisiti minimi previsti per il pensionamento (42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne), possono rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generale obbligatoria. In tale caso, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore (che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale) viene corrisposta interamente al lavoratore ed è esclusa dall’imponibile fiscale).

Comma 162: limite di età per la prosecuzione del servizio elevato a 67 anni . Di conseguenza, le amministrazioni non saranno più obbligate a collocare in quiescenza i dipendenti a 65 anni in caso di raggiungimento dei requisiti di anzianità per il pensionamento anticipato. Sono fatti salvi i limiti superiori stabiliti da particolari ordinamenti.

Comma 164: risoluzione del rapporto di lavoro per anzianità contributiva . Viene abrogata la norma del 2008 che consentiva alle pubbliche amministrazioni, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento, di risolvere il rapporto di lavoro.

Comma 165: trattenimento in servizio fino a 70 anni. Le pubbliche amministrazioni possono trattenere in servizio (previa disponibilità dell'interessato e nel limite del 10% delle facoltà assunzionali) fino al compimento del 70° anno di età il personale dipendente di cui ritengono necessario continuare ad avvalersi anche per lo svolgimento di attività di tutoraggio e di affiancamento ai neoassunti e per esigenze funzionali non diversamente assolvibili. Sono esclusi: il personale delle magistrature e degli avvocati e procuratori dello Stato, il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Comma 169: incremento volontario del montante contributivo INPS. Gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata possono incrementare dal 2025 il montante contributivo individuale maturato versando all'INPS una maggiorazione della quota di aliquota contributiva pensionistica a proprio carico non superiore a due punti percentuali. La quota del trattamento pensionistico derivante dall'incremento del montante contributivo è corrisposta al soggetto pensionato successivamente alla maturazione dei requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia. I contributi versati dal lavoratore sono deducibili dal reddito complessivo per il 50% dell'importo totale versato.

Comma 173: proroga opzione donna. L’accesso al pensionamento anticipato, con calcolo interamente contributivo, viene ora esteso anche alle lavoratrici che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2024 (anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ed età anagrafica di almeno 61 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni) e si trovano in una delle seguenti specifiche condizioni: a) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente o un affine con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992; b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74%; c) sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge n. 296 del 2006.

Comma 174: proroga quota 103. La possibilità di conseguire il pensionamento anticipato con 62 anni di età anagrafica e 41 anni di anzianità contributiva viene prorogata per tutto il 2025 in presenza dei seguenti requisiti: a) calcolo con il sistema contributivo; b) decorrenza del trattamento pensionistico dopo 7 mesi (9 mesi per i dipendenti pubblici) dalla data di maturazione dei requisiti stessi, se maturati negli anni 2024 e 2025.

Comma 206: bonus nuove nascite. Per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025 è riconosciuto un importo una tantum pari a 1.000 euro, che non concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF, erogato nel mese successivo al mese di nascita o adozione. Il bonus spetta a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente il beneficio sia in una condizione economica corrispondente a un valore ISEE non superiore a 40.000 euro annui.

Comma 217: congedo parentale. Dal 2025 viene elevato definitivamente dal 60 all’80% la retribuzione dell’indennità del congedo per il secondo mese entro il sesto anno di vita del bambino. Viene inoltre elevata dal 30 all’80% l’indennità per il terzo mese di congedo di maternità o paternità per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti entro il sesto anno di vita del bambino.

Comma 219: decontribuzione lavoratrici madri. Le lavoratrici dipendenti (escluso il lavoro domestico) e le lavoratrici autonome che non hanno optato per il regime forfetario, a decorrere dall'anno 2025 possono fruire di un parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali a carico del lavoratore, a condizione che siano madri di due o più figli. L'esonero spetta fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo. A decorrere dal 2027, per le madri di tre o più figli, l'esonero spetta fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.

Comma 385: detassazione premi di produttività. È confermata anche per gli anni 2025, 2026 e 2027 l’aliquota al 5% dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività erogati ai dipendenti delle imprese del settore privato (la pubblica amministrazione continua ad essere esclusa dal provvedimento, introdotto per la prima volta nel 2015). Gli oneri finanziari stimati sono pari a 163 milioni di euro per ciascuno dei tre anni.

Comma 386: rimborso canone di locazione da parte dei datori di lavoro. Le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 non concorrono, per i primi due anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui, a condizione che i dipendenti stessi non superino un determinato limite di reddito da lavoro dipendente e abbiano trasferito la residenza nel comune della sede di lavoro e che tale comune sia distante più di 100 chilometri dal comune di precedente residenza.

Comma 392: prevenzione sanitaria nei luoghi di lavoro. Viene istituito un fondo per incentivare i programmi di screening e prevenzione di malattie cardiovascolari e oncologiche da parte dei datori di lavoro. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero del lavoro viene prevista una dotazione pari a 500.000 euro a decorrere dall’anno 2026, anche per la dotazione da parte delle imprese di defibrillatori semiautomatici e automatici (DEA).

LEGGE 30 dicembre 2024, n. 207- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027. (24G00229) (GU Serie Generale n.305 del 31-12-2024 - Suppl. Ordinario n. 43)

 

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Assegno per il nucleo familiare. Nuovi livelli reddituali: 1 luglio 2024 - 30 giugno 2025



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