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Aran - Università - Orientamenti Applicativi - diritto allo studio ''ricompreso anche il tempo di percorrenza per raggiungere le lezioni'

Nell’ambito dei permessi per diritto allo studio, pari a 150 ore individuali per ciascun anno, può essere ricompreso anche il tempo di percorrenza necessario per raggiungere la sede delle lezioni? Fonte ARAN Orientamenti Applicativi UNI_073 del 29.03.2017
In relazione alla formulazione della disciplina contenuta ai commi 8 e ss., dell’art. 32 del CCNL 9/8/2000, si ritiene che nel computo del monte ore dei permessi studio debba essere incluso il tempo di percorrenza necessario per recarsi nel luogo di svolgimento delle lezioni.
Infatti ciò che rileva, al fine della quantificazione dei permessi, è l’arco temporale in cui il dipendente deve assentarsi dal luogo di lavoro per partecipare alle lezioni o ai corsi.Nel caso in cui, ad esempio, il lavoratore  intenda frequentare due ore di lezione presso l’Università di appartenenza, concomitanti all’orario di lavoro, il periodo di permesso sarà calcolato ricomprendendo, oltre alle due ore, anche il tempo utilizzato per raggiungere la sede di svolgimento delle lezioni. Infatti le ore di permesso fruite devono corrispondere all’intera durata dell’assenza e le stesse dovranno essere decurtate dal monte-ore annuo a disposizione del lavoratore.
Riguardo alla rilevanza dell’elemento della necessaria collocazione delle lezioni nell’ambito dell’orario di lavoro, si è espressa anche la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro (sentenza n. 10344 del 22 aprile 2008), secondo la quale i permessi in questione possono essere utilizzati “soltanto per frequentare i corsi indicati dalla clausola contrattuale in orari coincidenti con quelli di servizio e non per le necessità connesse all’esigenza di preparazione degli esami, ovvero per le altre attività complementari (come ad esempio i colloqui con i docenti o il disbrigo di pratiche di segreteria).

 

 
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