RSU: Quesiti e Pareri ARAN
RSU:Quesiti e Pareri ARAN
Domanda - La RSU può utilizzare, per le sue comunicazioni al personale, la carta intestata dell’amministrazione?
Risponde l'Aran. La RSU deve utilizzare, per qualsiasi tipo di comunicazione, diretta e non ai dipendenti dell’Ente, carta intestata propria o anche con un semplice timbro che permetta ai dipendenti stessi di accertarne la provenienza, senza ingenerare dubbi ed equivoci. Essa è infatti controparte dell’amministrazione, insieme alle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL, nella stipula dei contratti integrativi.
Domanda. Un componente della RSU che esce dal sindacato nella cui lista era stato eletto (iscrivendosi o meno ad un altro sindacato) decade dalla carica di componente?
Risponde l'ARAN. Il regolamento per la disciplina delle elezioni delle RSU, organismo di rappresentanza dei lavoratori, di cui all'accordo quadro del 7 agosto 1998 non prevede nulla in merito alla decadenza di un dipendente eletto nella RSU per effetto delle sue dimissioni dall'organizzazione sindacale nelle cui liste è stato eletto o per effetto della sua iscrizione ad altra organizzazione. La materia, peraltro, ferma rimanendo la titolarità dei voti alla lista che ha proposto tale candidato, è di stretta pertinenza della RSU essendo esclusivamente in capo alla stessa il compito di dichiarare eventualmente decaduto un componente, provvedere alla sua sostituzione e darne comunicazione all'amministrazione ed ai lavoratori interessati. L'amministrazione non ha, pertanto, alcun compito se non quello di presa d'atto delle comunicazioni della RSU.
Domanda. Cosa accade se le sostituzioni o le dimissioni interessano più del 50% dei componenti originari della RSU?
Risponde l'ARAN. In merito occorre fare riferimento all'art. 7, comma 3 dell'Accordo citato nonché all'Accordo di interpretazione autentica del 13 febbraio 2001, dove è previsto che, se le dimissioni e conseguenti sostituzioni interessano più del 50% della RSU, occorre procedere a nuove elezioni. Si ricorda, a tal proposito, che le elezioni possono essere indette solo dalle organizzazioni sindacali rappresentative, congiuntamente o singolarmente.
Domanda - I singoli componenti della RSU possono indire l’assemblea sindacale?
Risponde l'ARAN. Relativamente al diritto di indire l’assemblea da parte del singolo componente, ovvero di una minoranza della RSU, questa Agenzia ritiene che, più in generale, non si possa prescindere dalla natura di detto organismo. Trattandosi infatti di un organo collegiale che assume le proprie decisioni a maggioranza, la posizione del singolo componente o della minoranza non può che avere rilievo all’interno dell’organismo, appunto in sede di assunzione delle decisioni. Nei rapporti esterni opera la RSU nella sua espressione unitaria di organo collegiale.
ASSEMBLEA (riferimento normativo: art. 2 CCNQ 7 agosto 1998) chiarimenti Aran: nota n. 4260 del 27 maggio 2004
Domanda - Le ore annue per l’assemblea spettano anche ai dipendenti che sono componenti RSU?
Risponde l'ARAN. Le ore annue pro capite per dipendente costituiscono un monte ore distinto da quello dei permessi sindacali (monte ore di amministrazione), in quanto sono destinate alla partecipazione alle assemblee sindacali e spettano a tutti i lavoratori, compresi gli eletti nella RSU.
Domanda - In sede di contrattazione integrativa le organizzazioni sindacali rappresentative e la RSU possono presentare diverse e distinte piattaforme?
Risponde l'ARAN. La delegazione trattante in sede di contrattazione decentrata è costituita, per la parte sindacale, dalle RSU e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL. Entrambe potranno, quindi, presentare piattaforme contrattuali che sarà compito dell’amministrazione valutare.
* Richiesta tavoli separati * (chiarimenti Aran: nota n. 1702 del 15 febbraio 2002)
Domanda - In presenza di tavoli separati, se richieste, le trattative devono essere contestuali?
Risponde l'ARAN. Nel caso di tavoli separati, le trattative potranno svolgersi sia contestualmente sia in momenti successivi. Ciò dipende anche dalla consistenza numerica della delegazione pubblica e dalla necessità di assicurare "pari dignità" ai tavoli separati. Evidentemente l'indivisibilità della delegazione pubblica (ad es. unico dirigente responsabile delle trattative) impone che la trattativa si svolga, con alternanza tra i tavoli, in tempi successivi.
* Sottoscrizione * (chiarimenti Aran: nota n. 4260 del 27 maggio 2004 e nota n. 1702 del 15 febbraio 2002)
Domanda- Per la sottoscrizione del contratto integrativo si deve applicare la regola del 51%?
Quando è validamente sottoscritto il contratto integrativo?
Risponde l'ARAN. L'art. 43, comma 3, del D.lgs 165/2001 prevede che il contratto collettivo nazionale sia legittimamente sottoscritto se le organizzazioni ammesse alle trattative che vi aderiscono raggiungono il 51% complessivo di rappresentatività come media tra il dato associativo ed elettorale o almeno il 60% del solo dato elettorale. In sede locale vale il principio generale del raggiungimento del maggior consenso possibile la cui valutazione rientra nella discrezionalità dell'amministrazione, non solo in relazione al grado di rappresentatività locale delle sigle ammesse alle trattative, ma anche al fatto che acconsentano alla stipulazione dell'accordo il maggior numero possibile delle stesse. Si precisa che in sede di contrattazione integrativa la delegazione trattante di parte sindacale è costituita dalle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL e dalle RSU, che decidono al loro interno a maggioranza. Nel caso in cui la RSU abbia provveduto a definire un proprio regolamento di funzionamento e qualora lo stesso preveda la compilazione di verbali, l'eventuale dissenso di alcuni componenti potrà risultare da dichiarazioni "a verbale". In ogni caso, le modalità con le quali tale maggioranza si esprime, il regolamento di funzionamento delle RSU, i rapporti di questa con le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione integrativa, sono problemi di stretta pertinenza della RSU nel suo complesso e rispetto ad essi le singole amministrazioni non sono tenute ad alcun intervento.
Domanda - La sottoscrizione del contratto integrativo da parte di un solo componente RSU impegna la RSU nel suo complesso?
Risponde l'Aran. La RSU partecipa alle trattative nella sua veste di soggetto unitario di natura elettiva che rappresenta i lavoratori ed è, pertanto, da escludere qualunque riferimento ai singoli componenti della stessa. La RSU assume le proprie decisioni a maggioranza e la posizione del singolo componente rileva solo all'interno della stessa, ma non all'esterno ove la RSU opera, appunto, come soggetto unitario. E' di esclusiva competenza della RSU definire le regole del proprio funzionamento, le modalità con le quali la maggioranza si esprime, la composizione della propria delegazione trattante, i rapporti con le Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL ammesse alla trattativa. Pertanto la sigla di un componente, a titolo individuale, non è valida ai fini della sottoscrizione del contratto integrativo. Un componente può sottoscrivere il contratto integrativo nel solo caso in cui sia espressamente delegato a rappresentare la RSU nella sua accezione di soggetto unitario. Poiché l'adozione da parte della RSU di un proprio regolamento di organizzazione è atto volontario, nel caso in cui non venga adottato, tutti i componenti della RSU hanno diritto di partecipare alle trattative. Cfr. anche Accordo di interpretazione autentica stipulato il 6 aprile 2004 pubblicato alla voce “CCNQ”.
Domanda - Se la RSU è decaduta e sono decorsi i cinquanta giorni di cui all’Accordo di interpretazione autentica del 13 febbraio 2001, è possibile proseguire le trattative in sede decentrata con le sole organizzazioni rappresentative di categoria?
Risponde l'Aran. Gli accordi vigenti in materia di prerogative sindacali non prevedono alcuna norma che, nel caso in cui le organizzazioni sindacali che hanno titolo ad indire le elezioni non vi provvedano, legittimi la prosecuzione delle trattative con le sole organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL. Si evidenzia, infatti, che in sede di contrattazione integrativa per il personale dei comparti, la RSU, organismo di rappresentanza elettiva del personale è, unitamente alle organizzazioni sindacali rappresentative firmatarie del CCNL, uno dei soggetti necessari della relativa delegazione trattante.
Domanda - Se la RSU non viene rinnovata dopo il triennio di vigenza è possibile proseguire le trattative in sede decentrata con la precedente RSU?
Risponde l'Aran. L’art. 42, comma 4, del D.lgs 165/2001 nel prevedere il periodico rinnovo delle RSU ne ha escluso la prorogabilità. Ne consegue che la RSU eletta tre anni prima è da considerare decaduta a tutti gli effetti.
* Delegazione trattante di parte pubblica *(chiarimenti Aran: nota n. 4260 del 27 maggio 2004)
Domanda - Può un componente della delegazione trattante di parte pubblica essere contemporaneamente componente della RSU?
Risponde l'Aran. La figura di un componente della delegazione trattante di parte pubblica è incompatibile con quella di dirigente sindacale quale è il componente della RSU. Le due figure, pertanto, essendo controparte l'una dell'altra, non possono essere in capo alla medesima persona. L’amministrazione, al fine di rimuovere tale stato di incompatibilità, dovrà, pertanto, procedere alla sostituzione del componente della delegazione trattante di parte pubblica, non potendo procedere alla dichiarazione di decadenza del dipendente da componente della RSU. Tale competenza, infatti, è in capo esclusivamente alla RSU stessa.
Domanda - Chi stabilisce la composizione della delegazione della RSU per le trattative?
Risponde l'Aran. La composizione della propria delegazione ai fini della partecipazione alla contrattazione integrativa è di competenza della RSU stessa.
Domanda - Le organizzazioni sindacali rappresentative possono intervenire sulla composizione della delegazione trattante della RSU?
Risponde l'Aran. La RSU può, con proprio regolamento, stabilire la composizione della propria delegazione trattante nell'amministrazione e le organizzazioni sindacali di categoria, una volta eletta la RSU, non hanno alcuna competenza né possono intervenire sulla sua composizione e sul suo funzionamento.
Domanda - E’ da ritenersi perentorio il termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti nelle RSU fissato dalla norma per l’accredito, in sede locale, dei propri dirigenti sindacali da parte delle organizzazioni sindacali rappresentative?
Risponde l'Aran. Il termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti nelle RSU, contenuto nell'art. 10 comma 2 del CCNQ del 7 agosto 1998 ai fini dell'accredito dei dirigenti sindacali, costituisce un termine ordinatorio, pertanto anche l'accredito eventualmente effettuato oltre tale indicazione è senz'altro valido purché posto in essere dalle organizzazioni sindacali aventi titolo. A conferma di quanto esposto, lo stesso comma 2 prosegue consentendo in qualunque momento modifiche dei soggetti accreditati, con l'unica condizione che siano effettuate per iscritto e comunicate all'amministrazione.
* Tutela * (riferimenti normativi: art. 18 del CCNQ del 7 agosto 1998 e CCNQ di interpretazione autentica del 23 settembre 2004
Domanda - La tutela prevista dall’art. 18 del CCNQ del 7 agosto 1998 (trasferimento del dirigente sindacale) si applica anche ai componenti della RSU?
Risponde l'Aran. I componenti della RSU sono dirigenti sindacali ai sensi dell'art. 10 del CCNQ citato pertanto ad essi come agli altri soggetti ritenuti tali dal citato articolo si applica la particolare tutela prevista dall'art. 18.
Domanda - Come si ripartisce il monte ore aziendale di pertinenza della RSU?
Risponde l'Aran. Il monte ore di permessi spettanti alla RSU è da considerarsi complessivo. La distribuzione dello stesso all’interno della RSU fra i suoi componenti avviene su decisione della stessa RSU ai sensi dell’art. 9, comma 4 del CCNQ del 7 agosto 1998; pertanto l’amministrazione non ha alcun compito al riguardo.
Domanda - I rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative possono attingere dal monte ore permessi destinato alla RSU? I componenti di quest’ultima possono fruire dei permessi destinati ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali?
Risponde l'Aran. Il monte ore permessi retribuiti spettante alla RSU è distinto da quello spettante alle organizzazioni sindacali rappresentative, pertanto, ciascuno dei soggetti citati può attingere esclusivamente al monte ore di propria pertinenza e per le finalità indicate al comma 3 dell'art. 10 del CCNQ del 7 agosto 1998.
Domanda - Qual è la periodicità di rilevazione delle deleghe per il computo e la ripartizione del monte permessi aziendale?
Risponde l'Aran. Le amministrazioni rilevano le deleghe per il versamento dei contributi sindacali ogni anno per la predisposizione e la ripartizione del monte ore aziendale alla RSU e alle organizzazioni sindacali rappresentative individuate ogni biennio dall'Aran. L'amministrazione, a tal fine, dovrà tenere conto anche delle comunicazioni relative ai mutamenti associativi che nel corso dell'anno precedente le sono state formalmente inviate da parte delle organizzazioni sindacali interessate ai mutamenti stessi.
Domanda - In sede di calcolo e di ripartizione del monte ore permessi aziendali, cosa occorre tenere presente relativamente ai voti RSU ovvero al dato elettorale (la cui percentuale fa media con il dato delle deleghe)?
Risponde l'Aran. Si significa che i voti delle elezioni RSU possono essere assegnati solo alla federazione sindacale cui gli stessi sono attribuiti, essendo espressione della volontà degli elettori relativamente alla lista presentata nel suo complesso. Per tale ragione non possono essere artificiosamente realizzate divisioni utilizzando percentuali relative alle deleghe.
Domanda - Come si distribuiscono i permessi i componenti della RSU?
Risponde l'Aran. L'art. 9 del CCNQ del 7 agosto 1998 stabilisce, al comma 2, che i permessi sono ripartiti tra le organizzazioni sindacali rappresentative e le RSU, specificando al comma 4, ultimo capoverso, che è compito delle RSU gestire autonomamente i permessi di loro spettanza. Ciò significa che nel proprio regolamento di funzionamento la RSU dovrà stabilire, tra le altre cose, anche la ripartizione, al suo interno, dei permessi complessivamente assegnati.
Domanda - Cosa accade se le organizzazioni sindacali rappresentative o la RSU usufruiscono solo in parte del monte ore? Quel che residua può eventualmente essere utilizzato per l’anno successivo?
Risponde l'Aran. La mancata fruizione dei permessi sindacali sia da parte delle RSU che delle organizzazioni sindacali rappresentative costituisce un risparmio per l'amministrazione.
* RSU - Comitato dei garanti * (riferimento normativo: art. 19 Accordo quadro del 7 agosto 1998-chiarimenti Aran: nota n. 5194 del 2 luglio 2004.
Domanda - La decisione del Comitato dei garanti è vincolante per la Commissione elettorale?
Risponde l'Aran. Le elezioni sono un fatto endosindacale, pertanto le amministrazioni non possono entrare nel merito delle questioni relative alle operazioni elettorali in quanto esonerati da ogni compito avente natura consultiva, di verifica e controllo sulla legittimità dell’operato della Commissione elettorale. L’eventuale decisione assunta dalla Commissione elettorale di non prendere atto del diverso pronunciamento del Comitato dei garanti, può sempre essere oggetto di impugnativa in sede giurisdizionale, qualora l’interessato che si ritenga leso dalla stessa, lo ritenga opportuno.
Domanda - La RSU si considera insediata se pende un ricorso al Comitato dei garanti o al Giudice del lavoro?
Risponde l'Aran. In caso di ricorsi presentati al Comitato dei garanti o in sede giurisdizionale, nelle more del pronunciamento, la RSU può comunque operare con l'avvertenza che, nelle convocazioni degli incontri con la nuova RSU, risulti che gli stessi avvengono in attesa della decisione del giudizio pendente.
Domanda - Il Comitato dei garanti deve accedere alla richiesta dei verbali redatti in sede di esame del ricorso?
Risponde l'Aran. L’Aran non può esprimere il proprio parere in merito alla questione esposta in quanto esula dalle sue competenze la definizione delle regole di funzionamento interno del Comitato dei garanti, se non negli aspetti generali previsti dall’art. 19 del regolamento elettorale come chiariti nella nota n. 5194 del 2 luglio 2004. Pertanto, dette regolamentazioni nonché quelle concernenti l’accesso agli atti o verbali redatti nella sede conciliativa, sono, a parere di questa Agenzia, di stretta pertinenza del Comitato stesso.
* RSU - Indizione delle elezioni, decadenza, incompatibilità, dimissioni e sostituzioni *(riferimenti normativi: Accordo quadro del 7 agosto 1998, Accordo di interpretazione autentica del 13 febbraio 2001 e Accordi integrativi di comparto)-chiarimenti Aran: nota n. 3072 del 8 aprile 2004, nota n. 6325 del 5 settembre 2003 (comparto Scuola) nota n. 5194 del 2 luglio 2004 (altri comparti)
Domanda - Se la RSU decade chi può indire le nuove elezioni?
Risoponde l'Aran. Nel caso in cui la RSU decada nel corso della vigenza triennale l'indizione per la elezione della nuova RSU spetta esclusivamente alle organizzazioni sindacali rappresentative del comparto che possono provvedervi congiuntamente o disgiuntamente. La nuova RSU eletta rimarrà in carica fino alle elezioni generali delle RSU del comparto.
Domanda - L’amministrazione può indire le elezioni RSU ?
Risponde l'Aran. L'amministrazione non ha alcun compito nell'indire le elezioni, ma solo quello di dare il proprio supporto logistico affinché le procedure elettorali si svolgano regolarmente.
Domanda - Il mutamento nella consistenza del personale comporta automaticamente il rinnovo della RSU?
Risponde l'Aran. La RSU eletta ha la rappresentanza di tutti i lavoratori in servizio, nonché di tutti quelli assunti o trasferiti dopo la sua elezione. La eventuale rielezione della RSU, a causa della mutata consistenza dei lavoratori, può essere solo di iniziativa sindacale.
Domanda - In caso di annullamento delle elezioni RSU la Commissione elettorale può indire le nuove elezioni?
Risponde l'Aran. Le elezioni per la costituzione delle RSU possono essere indette esclusivamente dalle organizzazioni sindacali rappresentative, come risulta dall'art. 2 comma 1 della parte I dell'Accordo Quadro del 7 agosto 1998 e dall'articolo 1 della parte II dello stesso. La Commissione elettorale, che decade con la conclusione delle elezioni svolte, non può in nessun caso sostituirsi nell'iniziativa alle organizzazioni sindacali suddette, anche qualora queste, debitamente sollecitate, non abbiano provveduto all'indizione. Nel caso di nuove elezioni deve essere nominata una nuova Commissione elettorale ai sensi dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 e relativo regolamento elettorale.
Domanda - Un componente della RSU che si dimette dall’amministrazione decade dalla carica?
Risponde l'Aran. L’art. 3 comma 2 della parte II dell’Accordo quadro sulla costituzione delle RSU del 7 agosto 1998 prevede che sono eleggibili nelle RSU i lavoratori che, candidati nelle liste di cui all’art. 4, siano dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato sia a tempo pieno che parziale. Pertanto, dalla norma citata si evince che il requisito necessario per ricoprire la carica di componente della RSU è la presenza in servizio dell’eletto, condizione che non sussiste nel caso in cui lo stesso si dimetta dall’amministrazione.
Si evidenzia, infine, che spetta alla RSU il compito di provvedere alla sostituzione del decaduto con il primo dei non eletti della medesima lista, pertanto l’amministrazione a tal riguardo non ha alcun compito se non quello della presa d’atto delle comunicazioni della RSU.
Domanda - Chi prende atto delle dimissioni di un componente RSU?
Risponde l'Aran. E' di stretta competenza della RSU prendere atto delle dimissioni dei propri componenti e procedere alle relative sostituzioni. Pertanto, ne deriva che l'amministrazione non ha alcun compito se non quello di ricevere dalla RSU, ai sensi dell'art. 7 comma 4 dell’Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998, le comunicazioni riguardanti eventuali dimissioni e relative sostituzioni.
Domanda - In che modo si sostituisce il componente RSU decaduto dalla carica?
Risponde l'Aran. L'art. 7 della parte I dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 prevede che in caso di dimissioni di un componente lo stesso sia sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista. Le dimissioni devono essere formulate per iscritto alla stessa RSU e di esse, contestualmente al nominativo del subentrante, va data comunicazione al servizio di gestione del personale e ai lavoratori mediante affissione all'albo. Non deve essere inviata alcuna comunicazione all'Aran.
Domanda - Un componente della RSU che esce dal sindacato nella cui lista era stato eletto (iscrivendosi o meno ad un altro sindacato) decade dalla carica di componente?
Risponde l'Aran. Il regolamento per la disciplina delle elezioni delle RSU, organismo di rappresentanza dei lavoratori, di cui all'accordo quadro del 7 agosto 1998 non prevede nulla in merito alla decadenza di un dipendente eletto nella RSU per effetto delle sue dimissioni dall'organizzazione sindacale nelle cui liste è stato eletto o per effetto della sua iscrizione ad altra organizzazione. La materia, peraltro, ferma rimanendo la titolarità dei voti alla lista che ha proposto tale candidato, è di stretta pertinenza della RSU essendo esclusivamente in capo alla stessa il compito di dichiarare eventualmente decaduto un componente, provvedere alla sua sostituzione e darne comunicazione all'amministrazione ed ai lavoratori interessati. L'amministrazione non ha, pertanto, alcun compito se non quello di presa d'atto delle comunicazioni della RSU.
Domanda - Cosa accade se le sostituzioni o le dimissioni interessano più del 50% dei componenti originari della RSU?
Risponde l'Aran. In merito occorre fare riferimento all’art. 7, comma 3 dell’Accordo citato nonché all’Accordo di interpretazione autentica del 13 febbraio 2001, dove è previsto che, se le dimissioni e conseguenti sostituzioni interessano più del 50% della RSU, occorre procedere a nuove elezioni. Si ricorda, a tal proposito, che le elezioni possono essere indette solo dalle organizzazioni sindacali rappresentative, congiuntamente o singolarmente.
Domanda - E’ possibile sostituire un componente RSU dimissionario o decaduto con altro appartenente ad un’altra lista?
Risponde l'Aran. Con riferimento alla possibilità di sostituire un componente della RSU con un non eletto appartenente ad un'altra lista, si rinvia a quanto disposto dal secondo comma del citato art. 7 che chiaramente indica che la sostituzione va effettuata con “il primo dei non eletti appartenente alla medesima lista”.
Domanda - Un componente decaduto, cessata la causa di decadenza, può riprendere l’incarico?
Risponde l'Aran. L’Accordo quadro del 7 agosto 1998 non prevede che un componente della RSU decaduto possa, cessata la causa di decadenza, riprendere l’incarico.
Domanda - La RSU può essere sfiduciata?
Risponde l'Aran. L’Accordo quadro del 7 agosto 1998 non prevede in nessuna sua parte che la RSU una volta eletta possa essere "sfiduciata" dai dipendenti (nel caso in questione con una raccolta di firme) presso il quale è stata eletta al fine di provocarne la decadenza.
Domanda - L’assenza per maternità comporta la decadenza dalla carica di RSU?
Risponde l'Aran. L’assenza temporanea dal servizio per maternità non può costituire causa di decadenza di una carica elettiva. Fatta tale premessa, si significa che l’amministrazione non ha alcuna competenza sulla problematica evidenziata che è di stretta ed esclusiva pertinenza della RSU.
Domanda - Il componente della RSU può delegare la sua funzione?
Risponde l'Aran. L’Accordo quadro sulla costituzione delle RSU del 7 agosto 1998 non prevede l’istituto della delega.
Domanda - Cosa comporta per l’amministrazione l’elezione di un componente della RSU eletto ove non era titolare di posto?
Risponde l'Aran. L’Aran non può che confermare che in sede di elezioni delle RSU la titolarità dell’elettorato passivo è esercitabile nella sola sede di appartenenza del dipendente, con esclusione di quella di assegnazione temporanea. Tale è infatti la sede di servizio in caso di posizione di comando o fuori ruolo. Si condivide quanto esposto dall’amministrazione in ordine alla ratio della suddetta disciplina sicuramente estensibile anche alla fattispecie del distacco, tenuto conto della circostanza che la durata dello stesso è temporanea in quanto subordinata al mantenimento delle condizioni che lo hanno motivato, e che, quindi, può anche essere brevissima (cfr. la legge 104/1992). Ciò premesso corre anche l’obbligo di evidenziare che la competenza dell’ammissione dei candidati alla competizione elettorale è esclusivamente della commissione elettorale, restando estranea l’amministrazione da ogni compito di controllo e verifica e che, avverso le decisioni della commissione elettorale, da parte dei soggetti interessati può essere presentato ricorso al comitato dei garanti e/o al giudice del lavoro. Una volta eletta, solo la RSU può dichiarare decaduti i propri componenti. Nei confronti degli eletti nelle RSU, trattandosi di dirigenti sindacali, deve essere garantita la tutela di cui all’art. 18 del CCNQ del 7 agosto 1998 che, a parere di questa Agenzia, opera in ogni caso nei confronti dell’eletto, anche se la elezione è illegittimamente avvenuta e, comunque, sino a che tale illegittimità non sia rimossa tramite l’annullamento dell’elezione. Tuttavia pare dubbio che l’amministrazione possa ricorrere avverso la illegittima elezione di un componente della RSU essendo gli eventuali soggetti interessati i candidati non eletti ovvero le altre liste che si sono presentate alla competizione elettorale. Pertanto, qualora l’amministrazione disponesse di revocare il distacco per il venir meno dei presupposti (nel caso di specie della legge 104/1992) che gli hanno dato origine, nell’eventuale ricorso del dipendente, si potrà eccepire il difetto di legittimazione alla eleggibilità di componente della RSU.
Domanda - I candidati nelle elezioni delle RSU devono essere iscritti al sindacato nella cui lista si presentano?
Risponde l'Aran. L’art. 3 comma 2 dell’Accordo quadro del 7 agosto 1998 non prevede alcun obbligo per il lavoratore candidato alle elezioni di essere iscritto o di iscriversi al sindacato nelle cui liste è presentato.
Domanda - Nella Scuola esiste incompatibilità tra le funzioni di membro di consiglio d’istituto scolastico e quelle di componente RSU?
Non paiano ravvisarsi sovrapposizioni tra le competenze del consiglio di istituto ai sensi dell'art. 10 del Testo unico 297/1994 e le materie oggetto di contrattazione integrativa a livello di singola Istituzione scolastica previste dal CCNL di comparto, circostanza che porta all'orientamento circa la compatibilità delle due cariche.
* RSU – Regole di funzionamento *(riferimenti normativi: Accordo quadro del 7 agosto 1998 e Accordi di interpretazione autentica del 13 febbraio 2001 e del 6 aprile 2004)-chiarimenti Aran: nota n. 4260 del 27 maggio 2004
Domanda - Nel caso in cui la RSU non si sia dotata di un regolamento per il proprio funzionamento, l’amministrazione come deve comportarsi?
Risponde l'Aran. Si rinvia all’Accordo di interpretazione autentica del 6 aprile 2004 pubblicato alla voce CCNQ.
Domanda - Le organizzazioni sindacali possono intervenire sul funzionamento della RSU?
Risponde l'Aran. Le organizzazioni sindacali hanno solo titolo a presentare le liste ed i candidati nelle elezioni delle RSU, ma la RSU una volta nominata agisce autonomamente e assume le proprie decisioni al suo interno a maggioranza.
Domanda - Nel caso di una amministrazione nata dalla fusione di enti diversi, le RSU già elette nelle singole amministrazioni possono operare congiuntamente?
Risponde l'Aran. Non trovano legittimazione forme di coordinamento tra RSU diverse in quanto, gli accordi di comparto integrativi dell’Accordo quadro del 7 agosto 1998, che avrebbero potuto prevederne la costituzione, ove stipulati, non hanno deciso in tal senso.
Domanda. Cosa accade se le sostituzioni o le dimissioni interessano più del 50% dei componenti originari della RSU?
Risponde l'ARAN. In merito occorre fare riferimento all'art. 7, comma 3 dell'Accordo citato nonché all'Accordo di interpretazione autentica del 13 febbraio 2001, dove è previsto che, se le dimissioni e conseguenti sostituzioni interessano più del 50% della RSU, occorre procedere a nuove elezioni. Si ricorda, a tal proposito, che le elezioni possono essere indette solo dalle organizzazioni sindacali rappresentative, congiuntamente o singolarmente.