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Sentenza Corte di Cassazione ''Anche un singolo componente RSU può convocare le assemblee dei lavoratori..''

Un solo componente RSU può convocare le assemblee

ANCHE UN SINGOLO COMPONENTE DELLA RSU PUO' CONVOCARE LE ASSEMBLEE DEI LAVORATORI IN BASE ALL'ART. 20 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI (Cassazione Sezione Lavoro n. 1892 del 1 febbraio 2005 )

Un componente della Rsu (rappresentanza sindacale unitaria) della Cartotecnica Pontina aveva indetto, nel 1998, un'assemblea dei lavoratori all'interno della fabbrica. L'azienda rifiutò di consentire ai dipendenti la partecipazione all'assemblea, sostenendo che, in base all'accordo interconfederale del 20 dicembre 1993, le assemblee dovevano essere convocate congiuntamente da tutti i componenti della Rsu. Fu chiesto al Pretore, in base all'art. 28 St. Lav., di dichiarare antisindacale il comportamento tenuto dalla Cartotecnica Pontina. Ma il Pretore rigettò il ricorso.

Fu pertanto avviata opposizione contro questa ultima decisione sostenendo che l'accordo interconfederale del 20 dicembre 1993 deve essere interpretato nel senso che consenta a ciascun componente della Rsu di convocare assemblee e che una diversa interpretazione sarebbe in contrasto con l'art. 20 St. Lav., secondo cui le riunioni dei lavoratori "sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali nell'unità produttiva". L'opposizione fu nuovamente rigettata con sentenza del marzo 1999.
Questa decisione è stata riformata dalla Corte d'Appello di Roma, con sentenza del settembre 2001, che ha dichiarato l'antisindacalità del comportamento tenuto dalla Cartotecnica Pontina rifiutando di consentire l'assemblea convocata dal singolo rappresentante RSU.
L'azienda ha proposto ricorso per Cassazione, censurando la decisione della Corte d'Appello per vizi di motivazione e violazione di legge. La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 1892 del 1 febbraio 2005, Pres. Mattone, Rel. Amoroso) ha rigettato il ricorso, in quanto ha ritenuto che la Corte d'Appello di Roma abbia correttamente interpretato gli articoli 4 e 5 dell'accordo interconfederale 20 dicembre 1993 nel senso che esso consenta la convocazione delle assemblee anche a uno dei componenti della Rsu.

Cassazione Sezione Lavoro n. 1892 del 1 febbraio 2005;

Tribunale di Roma sez. lavoro (decreto ex art. 28 del 16.12.2002) "che in analogo giudizio proposto da una O.S. contro il Comune di Roma, ha concluso ordinando alla amministrazione convenuta di consentire al componente RSU di indire assemblee retribuite nel limite consentito dalla legge e dai CCNNLL collettivi"

Tribunale di Milano sentenza del 27.01.2003 - che ha definito il giudizio di opposizione al decreto del 12-14 marzo 2002 con cui era stata riconosciuta la condotta antisindacale dell'Ospedale Maggiore di Milano che non aveva consentito ad un singolo membro della RSU di indire una assemblea, ha affermato che " la tesi del ricorrente Ospedale, per il quale l'assemblea potrebbe essere convocata dalla RSU nel suo complesso e non dai singoli componenti...,risulta in contrasto con un quadro normativo, si di fonte legale che collettiva, sostanzialmente chiaro ed univoco, pur nella complessità che il medesimo è venuto assumendo" ..... ed ancora....è in ogni caso da condividere l'assunto per il quale il contrato aziendale non è idoneo nel sistema dell'autonomia collettiva, ad introdurre elementi "eversivi" di una disciplina che trova la sua fonte oltre che nella legge in un accordo interconfederale ed in contratti nazionali quadro,il cui fine è quello di attuare su scala nazionale ovvero di comparto una disciplina uniforme"

Tribunale di Livorno sentenza n° 124 del 10.02.2005 - ha ulteriormente ribadito il diritto del singolo componente RSu di indire le assemblee sindacali in orario di servizio, affermando tra l'altro che: "deve pertanto ritenersi, secondo un criterio gerarchico mutuato dalle fonti del diritto che appare appropriato anche in tema di contrattazione collettiva, la prevalenza del Contratto Collettivo Nazionale Quadro rispetto al Contrattao nazionale di comparto,con conseguente disapplicazione delle clausole del secondo in contrasto con il contenuto del primo" ..."secondo quanto previsto dall'art. 2 del C.C.N.Quadro del 7 agosto 1998, le assembleee che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi,possono essere indette  singolarmente o congiuntamente con specifico ordine del giorno su materie di interese sindacale e del lavoro dai soggetti indicati nell'art.10. In tale articolo vengono indicati espressamente, tra i dirigenti sindacali i componenti delle RSU ...."

Tribunale di Civitavecchia decreto del 5/02/2004 - con cui è stato ordinato al Ministero dell'Istruzione, al provveditorato agli Studi di Roma ed al Dirigente scolastico della S.m.s convenuta, di consentire a richiesta del rappresentante sindacale eletto nella RSU lo svolgimento di assemblee sindacali, non ha potuto non evidenziare come "ritenendo che anche in campi ed ambiti differenti dall'attività posta in essere dalla RSU operi il principio dell'unitarietà, verrebbero frustati i diritti dei membri di minoranza della RSU che potrebbero non ottenere mai l'avallo delle proprie iniziative sindcali o potrebbero vedere limitare le stesse..."

Corte di Appello di Milano, sezione lavoro sentenza n° 614/2001;
Tribunale di Crema
, decreto dell'8/02/2001;
Tribunale di Milano
,decreto del 14/03/2002;
Tribunale di Firenze
,decreto del 18/12/2003;
Tribunale di Milano
,decreto del 4/12/2000;
Pretura di Nola
del 19/04/1995 confermata anche in in grado di appello dal Tribunale di Nola con sentenza del 10.07.2001;
Tribunale di Pinerolo
,sentenza del 2/05/2002.


 
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