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Aran Università - Orientamenti Applicativi - chiusura degli uffici causa eventi e/o provvedimenti autoritativi

Qualora il dipendente non abbia potuto svolgere la propria prestazione lavorativa a causa di eventi naturali o per provvedimenti autoritativi che implicano la chiusura degli uffici dell’Ateneo, come viene considerata l’assenza? La problematica relativa alla assenza dal servizio del personale per la chiusura temporanea dei luoghi di lavoro pubblici disposta da provvedimenti contingibili ed urgenti a salvaguardia anche della pubblica incolumità (ad es. gli eventi calamitosi ed eccezionali), deve essere valutata con riferimento alla nozione di “forza maggiore” prevista dai principi civilistici.

Tale situazione non è imputabile, né al lavoratore né al datore di lavoro, con la conseguenza che quest’ultimo non è tenuto a corrispondere la retribuzione per le ore/giorni di mancata prestazione (art. 2099 del codice civile e Cass. Sez. lavoro n.481/1984).

Nulla vieta, però, che l'ente possa decidere di corrispondere ugualmente la retribuzione per i giorni in cui si è verificata la situazione di forza maggiore, a condizione che il dipendente utilizzi, per motivare l'assenza, gli strumenti forniti dal CCNL, quali i permessi retribuiti, di cui all' art. 30 del CCNL 9.8.2000, come modificato dall' art. 9 del CCNL 27.01.2005 o i giorni di ferie oppure altre modalità di recupero delle ore non lavorate, che devono essere concordate con il dirigente. Tale ultimo istituto può essere utilizzato soprattutto per le giornate eccedenti i permessi retribuiti ex art. 30 o qualora gli stessi siano già stati fruiti.

In ogni caso, occorre rammentare che i suindicati permessi possono essere richiesti, in primo luogo, per motivi personali e che questi ultimi, in quanto tali, sono riconducibili ad un'ampia casistica, tra cui può essere ricompresa anche l’oggettiva impossibilità per il dipendente di raggiungere la sede di servizio.

Fonte Aran - Orientamenti Applicativi - Uni 071

Nota Ufficio Studi ''Causa di forza maggiore e il diritto alla retribuzione''

 

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