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Corte Costituzionale ''Indennità di Maternità, Il congedo straordinario per assistere i disabili è irrilevante''

Fonte Pensionioggi.it - Lo ha stabilito la Corte Costituzionale dichiarando in parte l'illegittimità dell'articolo 24 del testo unico sulla maternità. L'indennità può essere fruita anche dalla madre che sia stata assente dal lavoro per oltre 60 giorni per assistere il familiare disabile. Il congedo straordinario non pregiudica l'indennità di maternità. In particolare, nel calcolo dei 60 giorni, tra l'inizio della maternità e la fine del rapporto di lavoro, periodo che assicura il diritto all'indennità, non si tiene conto - al pari di quanto avviene nei casi di malattia e gli infortuni - dei giorni di congedo straordinario di cui la lavoratrice gestante abbia fruito per l'assistenza al coniuge convivente o a un figlio, portatori di handicap in situazione di gravità. E' questo il principio fissato dalla Corte Costituzionale con la sentenza numero 158/2018 depositata ieri con la quale i giudici hanno dichiarato l'illegittimità parziale dell'art. 24, comma 3, del dlgs n. 151/2001 (Tu maternità).

La questione

La questione sottoposta ai giudici riguardava l'impossibilità per la lavoratrice dipendente di godere dell’indennità di maternità (cinque mesi) se, all’inizio del periodo di astensione obbligatoria, abbia beneficiato da più di sessanta giorni di un congedo straordinario per l’assistenza al coniuge o al figlio in condizioni di grave disabilità di cui all'articolo 42, co.5 del Dlgs 151/2001 risultando, pertanto, assente dal posto di lavoro. L'articolo 24, co. 2 del Dlgs 151/2001, infatti , accorda l’indennità giornaliera di maternità anche alle «lavoratrici gestanti che si trovino, all’inizio del periodo di congedo di maternità, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione, ovvero, disoccupate», purché «tra l’inizio della sospensione, dell’assenza o della disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi più di sessanta giorni». Ai fini del computo di tale periodo, non si tiene conto delle assenze di malattia e d'infortunio, del «periodo di congedo parentale o di congedo per la malattia del figlio fruito per una precedente maternità», del «periodo di assenza fruito per accudire minori in affidamento» e del «periodo di mancata prestazione lavorativa prevista dal contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale».

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