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Sentenza Corte di Cassazione Sezione Lavoro - Ordinanza n. 6337 del 5/3/2019 Pubblico impiego – mobilità volontaria – principi di diritto

Fonte Aran.it - Si riportano alcuni fondamentali passaggi della sentenza con la quale la Corte rigetta la domanda del ricorrente, lavoratore pubblico, che chiedeva, dopo il suo passaggio volontario ad altra amministrazione, di essere inquadrato in una superiore area funzionale. Dicono i giudici: “il passaggio volontario del dipendente da un'amministrazione a un'altra viene inquadrato nell'ambito dell'istituto della cessione del contratto disciplinato dagli artt. 1406 ss. cod. civ., con la conseguenza che il complesso unitario di diritti ed obblighi derivanti dal contratto subisce una modificazione soggettiva, mentre rimangono immutati gli elementi oggettivi essenziali che lo connotano (Sez.Un. n.6420 del 2006 e n.19250 del 2010; Cass. n.2 del 2017; n.24724 del 2014; n. 5949 del 2012); il passaggio da un ente pubblico a un altro comporta l'inserimento del dipendente in una diversa realtà organizzativa e in un mutato contesto di regole normative e retributive, con la conseguenza che al dipendente trasferito si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, e normativo previsto presso l'ente di destinazione (salvi eventuali assegni ad personam attribuiti al fine di rispettare il divieto di reformatio in peius del trattamento economico acquisito), non giustificandosi diversità di trattamento tra dipendenti dello stesso Ente a seconda della provenienza (Cass n.18299 del 2017; n.169 del 2017; n.22782 del 2016; n.20557 del 2016; n.13850 del 2016; n.24949 del 2014; n.2181 del 2013; n.5959 del 2012); alla stregua dell'art. 30 del d.lgs. n.165, in capo all'amministrazione di destinazione non sussiste pertanto alcun obbligo di operare una comparazione tra le mansioni in concreto svolte e tra i profili professionali assegnati prima e dopo il trasferimento, atteso che la norma non prevede detto tipo di valutazione ma si limita a disporre che nel novero delle vacanze di organico"...il trasferimento è disposto con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso l'amministrazione di provenienza"; Cass. n.19925 del 2016, secondo cui in tema di pubblico impiego privatizzato, in caso di passaggio ad altra amministrazione per la qualifica corrispondente a quella indicata dal lavoratore nella domanda, non sussiste il diritto per il dipendente di ottenere, in ordine al rapporto costituito su tale base, la qualifica superiore acquisita - nelle more del passaggio stesso - nell'amministrazione di provenienza, atteso che il trasferimento è chiesto ed avviene in ragione di una disponibilità creatasi nell'organico dell'Amministrazione di destinazione e nella qualifica prevista, e non è coerente con le esigenze di imparzialità e buon andamento che un ente terzo incida sul rapporto di lavoro di un'altra P.A.”. Sentenza Corte di Cassazione - Ordinanza n. 6337 del 5/3/2019

 

 
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