Contatori visite gratuiti SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza n. 21627 del 20 luglio 2023 - diritto di scelta sede di lavoro più vicina per il lavoratore che assiste un disabile in situazione di gravità.

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SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza n. 21627 del 20 luglio 2023 - diritto di scelta sede di lavoro più vicina per il lavoratore che assiste un disabile in situazione di gravità.

Diritto al trasferimento ai sensi dell’art. 33, comma 5, Legge n. 104/1992

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 21627 depositata il 20 luglio 2023 nell'affermare che il diritto in discussione - a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona disabile da assistere (così come lo speculare diritto a non essere trasferito senza consenso) - non è assoluto e illimitato, e può e deve essere bilanciato con gli interessi datoriali in conflitto nel caso concreto, come evidenziato dall'inciso "ove possibile" contenuto nella norma (v., ad es., Cass. n. 18223/2011); nel procedere al suddetto bilanciamento di interessi.

''In materia di assistenza ai portatori di handicap, l’art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992, nel testo modificato dalla legge n. 53 del 2000 e dalla legge n. 183 del 2010, circa il diritto del lavoratore che assiste un disabile in situazione di gravità di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, va interpretato nel senso che tale diritto può essere esercitato, al ricorrere delle condizioni di legge, oltre che al momento dell’assunzione, anche nel corso del rapporto di lavoro, deponendo in tal senso il tenore letterale della norma, in coerenza con la funzione solidaristica della disciplina e con le esigenze di tutela e garanzia dei diritti del soggetto portatore di handicap previsti dalla Costituzione e dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata e resa esecutiva con legge n. 18 del 2009 (Cass. n. 6150/2019; v. anche, sul divieto di trasferimento del lavoratore che assista con continuità un familiare invalido, quale limite esterno al potere datoriale, prevalente nei confronti delle ordinarie esigenze tecniche, organizzative e produttive, salva l’insuscettibilità di essere le stesse diversamente soddisfatte, Cass. n. 33429/2022; nonché, sull’onere della prova, spettante al datore di lavoro, di dimostrare le circostanze ostative all’esercizio del diritto al trasferimento, Cass. n. 3896/2009 e successive conformi.''

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