Sentenza Corte di Cassazione ‘’Incarichi extraistituzionali’’: gli obblighi dei dipendenti pubblici.
Con questa sentenza si introduce un chiarimento importante: anche quando un incarico in una cooperativa sociale non configura un’incompatibilità assoluta, è comunque obbligatorio richiedere l’autorizzazione del datore di lavoro. Questo garantisce la valutazione di compatibilità con il servizio pubblico e previene conflitti di interesse.
Quanto al Comparto sanità, va rilevato che l’art. 53 richiama l’art. 4, comma 7, della L. n. 412/1991, che tra l’altro stabilisce: “Il rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale è altresì incompatibile con l’esercizio di altre attività o con la titolarità o con la compartecipazione delle quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi con lo stesso”. La mancanza della comunicazione al datore di lavoro, ai fini della valutazione di compatibilità funzionale all’autorizzazione, dell’incarico extraistituzionale consistente nella carica sociale di presidente del consiglio di amministrazione di una società cooperativa sociale dà luogo a responsabilità disciplinare.Tratto da: Aran.it
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