
La Corte Suprema di Cassazione - sezione lavoro civile, con l’ordinanza n. 14083/2024 ha riaffermato che in tema di pubblico impiego privatizzato, il dipendente non perde il diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, ove tale cessazione sia avvenuta per malattia che abbia impedito l'effettivo godimento del periodo di congedo ancora spettante. Non può quindi ritenersi idoneo ad escludere il diritto del lavoratore alla monetizzazione delle ferie non godute il generico invito rivolto dall’amministrazione di appartenenza ad usufruirne interamente prima del collocamento a riposo «compatibilmente con le esigenze di servizio e con le proprie esigenze.
In questo caso non si tratta infatti di un’intimazione perentoria, ma di una dichiarazione che antepone l’interesse aziendale a quello del lavoratore, senza avvisarlo che, in caso di mancato godimento, le ferie saranno perdute e senza indicargli un termine univoco e definito, diverso da quello, ovvio, della cessazione del rapporto di lavoro.
Tal quale tratto dall'ordinanza: .
Ordinanza n. 14083/2024 pdf.