Sentenza Corte di Cassazione : rigetto del ricorso proposto dal dipendente in assenza degli oneri della prova che gravano sul lavoratore
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 29400 del 14.11.2024 ha dichiarato che nel caso di specie, il ricorso proposto dal lavoratore è inammissibile, in applicazione dei seguenti principi di diritto:"Le ipotesi di mobbing costituiscono violazioni dell'art. 2087 c.c. e, quindi, integrano fattispecie di responsabilità contrattuale che si caratterizzano, rispetto alle altre infrazioni del menzionato art. 2087 c.c., per il fatto di assumere rilievo principalmente in presenza di una serie di condotte legittime del datore di lavoro unificate da un intento persecutorio le quali, nonostante la formale correttezza dell'operato del detto datore, rappresentano, comunque, proprio in ragione di tale intento, un inadempimento agli obblighi derivanti dal citato art. 2087 c.c.";
"Il lavoratore che lamenti la violazione della prescrizione dell'art. 2087 c.c. è tenuto, sul piano della ripartizione dell'onere probatorio, a riscontrare il fatto costituente inadempimento dell'obbligo in questione nonché il nesso di causalità materiale tra l'inadempimento stesso ed il danno da lui eventualmente subito, mentre non è gravato dall'onere della prova relativa alla colpa del datore di lavoro danneggiante; peraltro, ove denunci la ricorrenza di un'ipotesi di mobbing, egli deve non solo allegare l'inadempimento datoriale e provare il titolo del suo diritto, il danno asseritamente subito e il nesso causale fra detto inadempimento e il pregiudizio lamentato, ma anche dimostrare l'intento persecutorio di controparte".
In sintesi: il lavoratore che denunci la ricorrenza di un'ipotesi di mobbing deve:
- allegare l'inadempimento datoriale;
- provare il titolo del suo diritto, il danno eventualmente subito e il nesso causale fra detto inadempimento e il pregiudizio lamentato;
- dimostrare il citato intento persecutorio.
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