Sentenza Corte di Cassazione - E' illegittimo escludere l'idoneo in pensione dalla graduatoria progressioni economiche.
Per i giudici, il voler correlare il diritto alla progressione economica alla data di approvazione della graduatoria introdurrebbe un requisito aleatorio non previsto dalle parti collettive, in quanto, nel disegno delle parti collettive, il passaggio di fascia è programmato con cadenza annuale ed ha decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, sulla base della valutazione delle abilità conseguite dal dipendente negli anni precedenti e dei titoli posseduti, sicché la funzione incentivante e quella premiale costituiscono due aspetti di una stessa valutazione. Nella fattispecie di causa è pacifico che il dipendente era in servizio al momento di avvio della procedura selettiva e che si collocava in posizione utile nella graduatoria approvata. pertanto,è illegittimo escludere l'idoneo in pensione dalla graduatoria progressioni economiche. Vai alla Sentenza Corte di Cassazione - sezione lavoro n. 27448/2024