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Sentenza Corte Costituzionale:Il diritto al congedo straordinario di cui all’art. 42, comma 5 del D.lgs. n. 151/01 è esteso anche al figlio convivente di persona in stato di disabilità grave

Sentenza Corte Costituzionale, 30 gennaio 2009, n. 19, Pres. Flick, Red. Saulle

Il diritto al congedo straordinario di cui all’art. 42, comma 5 del D.lgs. n. 151/01 è esteso anche al figlio convivente di persona in stato di disabilità grave.

La Corte Costituzionale, con la pronuncia in epigrafe, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 42, comma 5, del D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 nella parte in cui non consente l’attribuzione dei congedi straordinari al figlio convivente di genitore in situazione di disabilità grave accertata ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n.104/1992, per violazione degli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione.

Così, il Giudice delle leggi ribadisce il principio espresso con le sue precedenti pronunce 233/05 e 158/07 con cui aveva già esteso il diritto al congedo straordinario retribuito – originariamente previsto soltanto per i genitori – a fratelli e sorelle ed al coniuge del disabile.

Ad avviso della Corte, infatti, la disposizione del D.lgs. 151/01, nell’omettere di prevedere tra i beneficiari del congedo straordinario retribuito il figlio convivente, anche qualora non vi sia altro soggetto in che provveda all'assistenza della persona con grave handicap, non si pone in linea con la ratio dell'istituto, che viene ravvisata nel concedere particolari agevolazioni al lavoratore che, in ambito familiare, garantisce la continuità delle cure e dell’assistenza, a prescindere dalla propria condizione.

Massima redatta dall’Ufficio Studi del CSA della CISAL Università

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