Contatori visite gratuiti Tribunale di Bologna 2.09.2008 'Obbligo di sicurezza, adozione misure di prevenzione e...

Photogallery

Contratti
RSU

Quotidiani online

Tribunale di Bologna 2.09.2008 'Obbligo di sicurezza, adozione misure di prevenzione e...

Sentenza del TRIBUNALE di BOLOGNA, 2 settembre 2008,
Est. Pugliese
Obbligo di sicurezza – adozione di misure di prevenzione e sicurezza – onere della prova. Risarcimento del danno.

Premesso che l’Art. 2087 cod. civ. prevede in capo al datore di lavoro l’obbligo di adottare tutte le misure di sicurezza necessarie a tutelare l’integrità psico-fisica del lavoratore, in relazione alle particolarità del lavoro, all’esperienza ed alla tecnica, il Giudice, richiamando due precedenti pronunce della Suprema Corte (Cass. 11351/93 e Cass. 3115/93), ha statuito che, “una volta accertato il nesso [causale] tra prestazione lavorativa e danno [alla salute], sta al datore di lavoro provare che l’evento dannoso si è prodotto per causa a lui non imputabile e cioè di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Nella fattispecie, considerato che il datore di lavoro non ha provato di aver adottato tutte le misure  di prevenzione e sicurezza necessarie per tutelare la salute del dipendente, il Giudice lo ha condannato a risarcire il danno alla salute subito da quest’ultimo.

Massima e commento ad opera dell’Ufficio Studi del CSA della CISAL Università

 

INPS
Assegno per il nucleo familiare. Nuovi livelli reddituali: 1 luglio 2024 - 30 giugno 2025



Meteo

Tutto su IMU e TASI

Convenzioni

Powered by



Modalità Mobile