Suprema Corte di Cassazione
Periodo di prova: specifica indicazione ed interruzione per malattia
Cassazione Civile Sez. Lavoro n° 21698 del 10/10/2006
Il patto di prova apposto al contratto di lavoro deve non solo risultare da atto scritto ma contenere anche la specifica indicazione della mansione da espletarsi, la cui mancanza costituisce motivo di nullità del patto ( con automatica conversione dell'assunzione in definitiva sin dall'inizio) a prescindere dal livello contrattuale e dalla natura della mansioneassegnata, atteso che, da una parte la possibilità per il lavoratore di impegnarsi secondo un programma ben definito in ordine al quale poter dimostrare le proprie attitudini, e dall'altra la facoltà del datore di lavoro di esprimere la propria valutazione sull'esito della prova, presuppongono che questa debba effettuarsi in ordine a compiti esattamente identici sin dall'inizio (cfr.Cass. n° 13525/2001). Lo ha ribadito la Cassazione con la riportata sentenza precisando che il periodo di prova è soggetto ad interruzioni, per eventi, i quali, pur determinando la legittima astensione del lavoratore dalla prestazione, non sono previsti, nè prevedibili, al momento della fissazione della durata della prova, che non rientrano nella fisiologia del normale svolgimento del rapporto, come nel caso di assenza per malattia.