Tribunale di Civitavecchia Sez. Lavoro 20/07/2006.
MOBBING: disegno persecutorio e specifica finalità vessatoria.
Tribunale di Civitavecchia Sez. Lavoro 20/07/2006. La responsabilità del datore di lavoro per mobbing - invocabile anche in assenza della violazione di specifiche norme attinenti alla tutela del lavoratore subordinato - presuppone la prova, ricavabile anche da una serie di elementi sintomatici, di un complessivo epedurante disegno persecutorio e di una specifica finalità vessatoria, ovvero della volontà, da parte del datore di lavoro, di emarginare e svilire il lavoratore. Lo ha stabilito il Tribunale di Civitavecchia statuendo inoltre i seguenti principi:
1) ove il datore di lavoro eccepisca la inidoneità dell'atto scritto di impugnativa del licenziamento a conseguire gli effetti perché privo di sottoscrizione autografa, esso è tenuto a fornire òa relativa prova essendo l'unico a poter dimostrare la mancanza di sottoscrizione dell'originale pervenuto nella sua sfera giuridica;
2) poiché il lavoratore, senza attendere l'iniziativa della Dir. Prov. del Lavoro, ha la facoltà di procedere autonomamente alla comunicazione al datore della richiesta del tentativo di conciliazione, non può essere condivisa la tesi secondo cui la detta richiesta ( e non già la sua comunicazione) sarebbe sufficiente a sospendere il decorso del termine di decadenza di cui all'art. 6 della legge n° 604/1996