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Sentenza del TAR "Concorsi pubblici, chi usa una penna di colore diverso non può essere escluso

Sentenza del TAR "Concorsi pubblici, chi usa una penna di colore diverso non può essere escluso " 20/01/2009 "

Solo gli elementi, o segni, che per la loro particolarità ed estraneità alle ordinarie modalità di svolgimento delle prove di un concorso lascino presumere la volontà di conseguire il risultato dell'identificazione del candidato possono essere considerati come segno di riconoscimento e, quindi, sufficienti a giustificare la determinazione d'esclusione del medesimo dalla procedura concorsuale". Con questa motivazione, il TAR ha ammesso alla valutazione della prova d'esame una ragazza che durante un concorso pubblico, al momento della consegna dell'elaborato, si era vista escludere dalla Commissione esaminatrice perché la sua prova era stata terminata con la biro blu anziché con quella nera consegnata all'inizio della prova.

La candidata aveva sostituito la penna a sfera perché quella che gli era stata fornita non funzionava più, ma anziché chiederne una nuova alla Commissione, aveva preferito continuare la sua prova con una propria penna a sfera di colore blu. La differenza cromatica del testo, agli occhi della Commissione, era apparsa come una violazione della regola dell'anonimato, la quale impone che gli esaminatori non possano riconoscere alcuna prova: l'identificazione del candidato, infatti, potrebbe essere causa di valutazione imparziale.

Il TAR ha accolto il ricorso della candidata perché soltanto quando la prova presenti segni astratti ed estranei alla prova d'esame si può ritenere che il candidato abbia cercato di rendersi riconoscibile agli occhi della Commissione. L'utilizzo di una biro di colore differente non rientra tra i segni oggettivamente riconoscibili, quindi il Tribunale Amministrativo Regionale ha disposto l'obbligo di valutazione della prova.

Vai ala sentenza: T.A.R. Sardegna - Cagliari Sezione I Sentenza 11 dicembre 2008, n. 2158

 
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