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Corte di Cassazione sentenza n° 27128 del 4/12/13: il procedimento disciplinare nel pubblico impiego. Legittimità del conseguente licenziamento

Corte di Cassazione Civile, sezione lavoro, sentenza n. 27128 del 4 Dicembre 2013. Nel pubblico impiego vige la regola generale secondo la quale l'intero procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti (quindi, verso il solo personale non dirigenziale; la responsabilità dirigenziale è questione diversa rispetto a quella disciplinare) si svolge all'interno della stessa pubblica amministrazione. Tale procedimento è di competenza di un ufficio preposto, previsto per legge. Sempre di competenza di quest'ufficio è l'irrogazione delle corrispondenti sanzioni disciplinari, ad eccezione del rimprovero verbale e la censura.
Tale statuizione è contenuta nel d. lgs. 165/2001 ("norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"), all'articolo 55. Questa disciplina è stata ora novellata dal d. lgs. 150/2009, non applicabile al caso di specie poiché verificatosi in periodo antecedente la sua entrata in vigore. La normativa citata, per stessa previsione legislativa, ha carattere inderogabile; ne consegue che essa non può essere modificata nemmeno dalla contrattazione collettiva, salvo ipotesi specifiche. 
Fonte: (www.StudioCataldi.it)

 
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