Il dipendente pubblico che svolge una seconda attività lavorativa senza dichiararlo all’amministrazione datrice di lavoro, rischia di perdere il posto; ma quando il dopolavoro è un’attività di escort… le cose possono cambiare… La sentenza n. 21107/2014, emessa dalla prima sezione civile della Corte di Cassazione, ha infatti dichiarato illegittimo il licenziamento da parte di un ente pubblico di un impiegato-gigolò, per mancato rispetto della normativa sulla privacy.
Fonte: Cassazione: La P.A. non licenzi il dipendente gigolò (www.StudioCataldi.it)