Sentenza Corte di Cassazione del16/05/13 Il Dipendente pubblico, anche part-time, non può fare l'avvocato
Vi è la cancellazione dall’albo per i dipendenti part-time della pubblica amministrazione; sono incompatibili i due ruoli.
NdS Quando è prevista l'iscrizione all'Albo degli avvocati
L’iscrizione nell’elenco speciale, annesso all’albo degli avvocati, di cui all’art. 3, ultimo comma, lett. b) r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578,è prevista solo per gli avvocati degli uffici legali degli enti pubblici e richiede necessariamente il concorso di due presupposti quali l’esistenza nell’ambito dell’ente pubblico di un ufficio legale che costituisca una unità organica autonoma e che colui che chiede l’iscrizione - dipendente dell’ente ed in possesso del titolo di avvocato - deve fare parte dell’ufficio legale e deve essere incaricato di svolgervi tale attività professionale, limitatamente alle cause ed agli affari propri dell’ente.
In tutti gli altri casi è vietata ai dipendenti pubblici che non abbiano un rapporto di lavoro part-time inferiore al 50% l'iscrizione agli albi o ordini professionali per lo svolgimento di attività libero-professionali ad eccezione delle professioni sanitarie (medici, infermieri, ostriche etc...) che possono invece svolgere tale attività anche in regime di intramoenia.