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Sentenza Corte di Cassazione ''Legittimo il licenziamento se non viene formalizzata la richiesta di ferie dopo il superamento del termine di comporto''

Chiedere le ferie allo scadere della malattia evita il licenziamento. Ma per interrompere il comporto con le ferie è necessaria una richiesta formale.

La Cassazione con sentenza n. 17538 del 1° agosto 2014 ha confermato la legittimità del licenziamento per un lavoratore che aveva superato il periodo di comporto a causa di una lunga malattia e che allo scopo di evitare il licenziamento non aveva formalizzato la richiesta per la fruizione delle ferie ma aveva provveduto a comunicarlo soltanto  informalmente.

Con sentenza n. 17538 del 1° agosto 2014, la Cassazione ha stabilito che allo scadere del termine di comporto, il lavoratore dipendente in malattia che ha l’obbligo di rientrare al lavoro, pena il licenziamento, può chiedere al datore di lavoro la concessione delle ferie affinché possa continuare ad astenersi dal lavoro. Ma per interrompere il comporto con le ferie è necessaria una richiesta formale.

La Suprema Corte afferma che non esiste alcuna incompatibilità tra ferie e malattia e quindi il lavoratore può sostituire alla malattia prolungata la fruizione delle ferie affinché possa così sospendere il decorso del periodo di comporto.

La richiesta di ferie, in tal caso, dovrà essere formalizzata così da creare delle prove e quindi non rischiare di essere licenziati per il superamento del periodo di comporto. Impedire al dipendente il diritto alla ferie per le sue condizioni psico-fisiche precarie sarebbe alquanto scorretto. Infatti il datore di lavoro attenendosi alla direttiva dell’armonizzazione delle esigenze aziendali con le esigenze del prestatore di lavoro deve prendere in seria considerazione la richiesta del lavoratore e il suo interesse a evitare la perdita del posto con la scadenza del periodo di comporto. Tratto da nurse.it

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