Sentenza Corte di Cassazione ''Pubblico dipendente timbra e poi esce per qualche ora? vanno riconosciute attenuanti generiche per "lieve entità" del reato''

Inoltre, la Corte, scagionando il dipendente dall’accusa di falso in atto pubblico, in quanto i registri delle presenze non hanno la qualità di atti pubblici, ha però confermato la condanna per truffa aggravata continuata, in quanto, come si legge dalla motivazione datane dai giudici di legittimità, “la falsa attestazione del pubblico dipendente circa la presenza in ufficio riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, è condotta fraudolenta, idonea oggettivamente ad indurre in errore l'amministrazione di appartenenza circa la presenza sul luogo di lavoro, ed è dunque suscettibile di integrare il reato di truffa aggravata, ove il pubblico dipendente si allontani senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza, sempre che siano da considerare, come nel caso concreto, economicamente apprezzabili”. Però, ha aggiunto la Corte, è necessario riconoscere l’attenuante (“lieve entità”) all’imputato in quanto gli episodi di assenteismo ingiustificato accertati, sarebbero limitati nel tempo a soli tre episodi.
Fonte www.studiocataldi.it