Contatori visite gratuiti Sentenza TAR del Lazio ‘’Assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ecc..''Le prerogative del CCNL prevalgono sugli atti amministrativi in materia di rapporto del lavoro’’

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Sentenza TAR del Lazio ‘’Assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ecc..''Le prerogative del CCNL prevalgono sugli atti amministrativi in materia di rapporto del lavoro’’

La sentenza del TAR del Lazio n. 5714/2015 del 17 aprile, ha annullato la circolare ministeriale 2/2014 adottata dalla Funzione Pubblica sulle assenze per visite specialistiche, affermando che l’Amministrazione non può emanare una circolare ministeriale per cambiare unilateralmente quanto stabilisce e regola il contratto collettivo. Pertanto i lavoratori potranno, così come stabilito dal CCNL, fruire delle assenze per malattia allorché debbono sottoporsi a visite specialistiche o ad esami diagnostici.

 

Il TAR ha ritenuto che la novella legislativa apportata dalla Legge 125/2013 all'articolo 55 septies del d.lgs. 165/2001, pur avendo sostanzialmente distinto le assenze in oggetto dalle assenze per malattia qualora la visita non sia collegata a uno stato morboso, non possa trovare attuazione mediante atti generali (circolare ministeriale) ma soltanto con la revisione della disciplina contrattuale vigente, per la quale, secondo il TAR, le tipologie in questione sono di fatto attualmente assimilate.

Atteso l’annullamento della circolare ministeriale n° 2/2014 e in base all’interpretazione fornita dal TAR, fino alla speciale regolazione di questa tipologia di assenze (visite, prestazioni specilistiche, terapie ed esami non collegati aduno stato di malattia) da parte della contrattazione collettiva, queste potranno essere giustificate, come in passato, alla stessa stregua delle assenze per malattia mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all’orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privata, che ha svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questa per mezzo della posta elettronica. Resta ferma in ogni caso, la facoltà del dipendente di giustificare ancora la propria assenza con permessi per gravi motivi o con permessi brevi così come previsto dal Contratto Collettivo.

Si precisa infine che il TAR ha ‘’annullato’’ e non dichiarato ‘’nulla’’ la circolare, con la conseguenza che gli effetti della pronuncia sono validi solo per il futuro, ovvero dal momento della sentenza, e non sono quindi estensibili alle situazioni già esaurite, per cui non sarà possibile modificare i permessi fruiti prima del 17 aprile 2015 inerenti le fattispecie di cui sopra.

Vai alla Sentenza del TAR del Lazio n. 5714/2015 del 17 aprile

 
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