Con sentenza n.
24439 del
1 dicembre 2015, la Corte di Cassazione ha affermato che l’indennità di turno per i lavoratori di una azienda ospedaliera, spetta pur in presenza di riposo compensativo, in quanto lo stesso serve a compensare “
la particolare penosità del lavoro“. La controversia è relativa alla mancata corresponsione, da parte di una
Azienda Ospedaliera Universitaria, dell’indennità di turno relativamente ad un periodo in cui la prestazione era articolata su cinque giorni lavorativi a settimana, anziché sei.
A questo proposito la Corte stabilisce il seguente principio di diritto: “Ai sensi dell’art. 44, comma 3 del ccnl comparto sanità del 1 settembre 1995, per il quadriennio 1994/1997, l’indennità giornaliera, prevista a favore del personale del ruolo sanitario con orario di lavoro settimanale ripartito su cinque giorni lavorativi con servizio articolato su tre turni, non compete per la giornata del sabato, ove questa non sia lavorata per riposo settimanale, trattandosi di emolumento agganciato all’effettiva prestazione del servizio ed inteso a ristorare la maggior gravità del lavoro prestato in turni, sicchè essa spetta al lavoratore per le giornate non lavorate esclusivamente in caso di assenza per riposo compensativo, in dipendenza del recupero della prestazione lavorativa svolta in eccedenza rispetto a quella prevista contrattualmente, attese le esigenze di copertura dei turni”. Aggiungono poi i giudici che seppure deve escludersi l’indennità di turno per il sesto giorno non lavorativo, questa invece spetta per il giorno di riposo fruito a compensazione dei minuti di lavoro eccedenti il debito orario giornaliero, al fine del completamento del turno programmato di 8 ore (lavoro straordinario). Fonte
Aran.it sentenza
CASSAZIONE-Sent.24439-2015.pdf