
1) l’applicazione, anche per il pubblico impiego, del principio della ripetibilità delle somme indebite secondo l'articolo 2033, a nulla rilevando la buona fede del percettore;
2) la composizione del fondo, sia pure nei limiti dei parametri prefissati dalle leggi di bilancio e dai contratti nazionali, costituisce atto unilaterale dell'amministrazione che, in base all'articolo 8 del D.lgs 165/2001, deve tener conto della prevedibile evoluzione della spesa e della sua compatibilità finanziaria con le risorse a disposizione, rendendola trasparente per gli organi di controllo interno ed esterno;
3) deve essere esclusa qualsiasi violazione dei diritti quesiti dei lavoratori, dal momento che la decisione grava su fondi non ancora costituiti e rispetto ai quali i dipendenti non sono titolari di alcuna posizione giuridica perfetta. Fonte Aran.it
CORTE DI CASSAZIONE 9 dicembre 2015 n 24834 (recupero somme).pdf