Corte di Cassazione ‘’legittima la scelta di una Pubblica Amministrazione di procedere al recupero degli incentivi indebitamente erogati’’

1) l’applicazione, anche per il pubblico impiego, del principio della ripetibilità delle somme indebite secondo l'articolo 2033, a nulla rilevando la buona fede del percettore;
2) la composizione del fondo, sia pure nei limiti dei parametri prefissati dalle leggi di bilancio e dai contratti nazionali, costituisce atto unilaterale dell'amministrazione che, in base all'articolo 8 del D.lgs 165/2001, deve tener conto della prevedibile evoluzione della spesa e della sua compatibilità finanziaria con le risorse a disposizione, rendendola trasparente per gli organi di controllo interno ed esterno;
3) deve essere esclusa qualsiasi violazione dei diritti quesiti dei lavoratori, dal momento che la decisione grava su fondi non ancora costituiti e rispetto ai quali i dipendenti non sono titolari di alcuna posizione giuridica perfetta. Fonte Aran.it
CORTE DI CASSAZIONE 9 dicembre 2015 n 24834 (recupero somme).pdf