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Sentenza Corte di Cassazione ‘’Diritto a percepire l’Indennità equiparativa’’ (art. 1 L. 200/1974 e dall’art. 31 del DPR n. 761/1979)

La Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 209 del 11 gennaio 2016 ribadisce il diritto da parte del personale dipendente universitario ( personale non medico universitario occupato presso istituti clinici ) a percepire l’indennità perequativa stipendiale, prevista dall'art. 1 della Legge. n. 200 del 1974 e dal e dall’art. 31 del D.P.R. n. 761 del1979.

Si legge nella sentenza ..... omissis. L'intento del legislatore, reso palese dal significato delle parole nei due commi della L. n. 200 cit., art. 1, è preordinato ad introdurre un trattamento perequativo per la prestazione del servizio reso presso strutture ospedaliere e cliniche delpersonale non medico universitario, cui è già sotteso il riconoscimento del carattere inscindibile delle funzioni assistenziali rispetto a quelle didattiche e l'innegabile compenetrazione tra funzioni didattiche e assistenziali anche ove il servizio reso, in virtù delle mansioni proprie del personale non medico, si svolga sul piano meramente tecnico  amministrativo ma comunque in imprescindibile accordo con l'attività medica e supporto ad essa.Anche nel già richiamato d.P.R. n. 761 cit., art. 31, il legislatore ha inteso valorizzare, nell'incipit della disposizione, "la prestazione del servizio" nell'indicare i destinatari del trattamento economico perequativo, con esplicito riferimento alla"parte assistenziale", della prestazione, solo ai fini dei diritti e doveri del personale in questione.

Ne consegue che, nel delineato sistema normativo, la perequazione del trattamento economico del personale non medico universitario che presti servizio presso strutture ospedaliere e cliniche al trattamento economico del personale non medico ospedaliero di pari mansioni ed anzianità è legata alla prestazione del servizio presso la struttura ospedaliera, ancorché esplicantesi in attività non strettamente sanitaria o di cura e, quindi, assistenziale in senso tradizionale, ma in attività comunque funzionale ad essa. omissis .....Vai alla sentenza.


 
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