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Sentenza della Corte di Cassazione:E’ illegittimo il licenziamento se manca l’intenzionalità del lavoratore nel sottrarsi alla visita fiscale

Qualora l’assenza del lavoratore non sia intenzionale e quindi non vi sia stata volontà di eludere il controllo fiscale è illegittimo il licenziamento. Questa è stata la decisione della Corte di Cassazione che con la Sentenza n. 4695 del 10 marzo 2016, ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento operato dall’azienda nei confronti di un lavoratore in malattia che era risultato assente al controllo fiscale del medico della ASL competente. 

Tratto da tcnotiziario.it
CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 10 marzo 2016, n. 4695

Svolgimento del processo

La Corte d'appello di Milano, con sentenza depositata il 29 agosto 2012, ha confermato la decisione di primo grado, che aveva rigettato la domanda proposta da C.M. nei confronti di S. s.r.I., volta ad ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento, la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento del danno.

Al lavoratore era stata contestata l'assenza ingiustificata alla visita di controllo effettuata presso il suo domicilio di Varese dal medico dell'ASL, a seguito di un periodo di malattia protrattosi dal 31 marzo all'8 aprile 2009, e di non essersi presentato alla visita ambulatoriale il giorno successivo. Inoltre gli era stata contestata la recidiva in relazione a precedenti violazioni disciplinari.

La Corte di merito ha ritenuto che la condotta del lavoratore, unitamente alle altre quattro violazioni disciplinari da lui commesse in precedenza - le quali avevano creato disturbo nell'ambiente lavorativo ed avevano altresì denotato una scarsa affidabilità e superficialità del dipendente nello svolgimento dell'attività lavorativa - giustificavano la sanzione espulsiva.

Per la cassazione di questa sentenza ricorre il lavoratore sulla base di quattro motivi, articolati in più censure. Resiste la società con controricorso, illustrato da memoria.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione di norme di diritto nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, si deduce:

- che il ricorrente, assentatosi per malattia dal 31 marzo all'8 aprile 2009, comunicò alla società di essere reperibile in Varese, Viale A. n. (..);

- che il medico di controllo dell'ASL, anziché in tale indirizzo, si recò il 6 aprile 2009 presso altro indirizzo (Brenta, Via Don G. n. (..), dove il C. aveva la residenza e, non avendolo trovato, lasciò presso la sua cassetta postale un invito a presentarsi il giorno successivo (7 aprile 2009) presso l'ambulatorio dell'ASL di Laveno-Mombello per la visita di controllo;

- che il C. la mattina del 7 aprile 2009 si recò presso la l'ambulatorio anzidetto e, sottoposto a visita di controllo, venne giudicato non idoneo a riprendere il lavoro;

- che il pomeriggio dello stesso giorno il medico fiscale, ricevuta notizia dalla società che il ricorrente aveva indicato nel certificato medico di essere reperibile presso l'indirizzo di Varese, Viale A. n. (..), si recò in tale indirizzo, dove il C. risultò assente. Lasciò quindi un (altro) invito a presentarsi il giorno successivo (8 aprile 2009), alle ore 14,00, presso l'ambulatorio dell'ASL, dove il ricorrente non si presentò;

- che la società, dopo aver contestato al C. l'assenza ingiustificata alla visita medica di controllo del 7 aprile 2009, in Varese, e la mancata presentazione, il giorno successivo, alla visita ambulatoriale, ritenendo ingiustificata la condotta del lavoratore, gli intimò il licenziamento.

Tale provvedimento, ad avviso del ricorrente, è illegittimo, considerato che egli si presentò la mattina del 7 aprile 2009, come da invito del medico fiscale, presso l'ambulatorio dell'ASL di Laveno-Mombello per la visita di controllo; che la mancata sua reperibilità il pomeriggio dello stesso giorno presso l'indirizzo di Varese non poteva produrre alcuna conseguenza sul piano disciplinare, non essendovi alcuna valida ragione per un nuovo controllo, una volta che quella mattina era stato accertato dall'ASL lo stato morboso da cui era affetto e non essendo stato quindi leso l'interesse della società al controllo della effettiva sussistenza dell'infermità; che la mancata presentazione alla visita ambulatoriale dell'8 aprile 2009 era stata determinata dall'avvenuta sottoposizione, il giorno precedente, alla vista fiscale; che il provvedimento espulsivo, oltre che infondato, non aveva i requisiti della proporzionalità, tenuto conto della obiettiva entità dei fatti e delle modalità con le quali si erano svolti.

2. Con il secondo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 416 c.p.c. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Si sostiene che la sentenza impugnata, nel ritenere "incomprensibile" il motivo per il quale il ricorrente non fosse stato reperito all'indirizzo di Varese, ha travisato la realtà dei fatti. Tale assenza infatti è stata determinata dal fatto che il ricorrente era stato sottoposto quello stesso giorno a visita fiscale presso l'ambulatorio di Laveno-Mombello nonché dalla negligenza dell'azienda che aveva indicato al medico fiscale, per la prima visita, l'indirizzo errato di Brenta. Non vi era da parte del ricorrente alcuna intenzione di sottrarsi alla visita fiscale, una volta che era stato sottoposto a tale visita presso l'ambulatorio anzidetto.

3. Con il terzo motivo è censurata la sentenza impugnata, sotto il profilo del vizio di motivazione e di erronea valutazione delle risultanze probatorie, per avere ritenuto ingiustificata l'assenza del ricorrente alla seconda visita, sia nell'indirizzo di Varese, di pomeriggio, che il giorno successivo presso l'ambulatorio indicato nell'avviso immesso nella cassetta postale di detto indirizzo, senza tenere conto delle modalità che avevano determinato la sua condotta.

4. Con il quarto motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 437 cod. proc. civ. nonché nullità della sentenza impugnata e del procedimento.

Si afferma che il giudice di primo grado, pur avendo accertato l'illegittimità di due - su sei - sanzioni disciplinari, utilizzate dalla società quale elemento costitutivo della condotta determinante il licenziamento e di cui la Corte di merito aveva tenuto conto nel ritenere legittimo il licenziamento, non ha riportato tale statuizione nel dispositivo, limitandosi a rigettare il ricorso, determinando così un insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo. Tale contrasto era stato denunciato in sede di appello, ma la Corte non ha emesso alcuna pronuncia.

5. Il ricorso, i cui motivi vanno trattati congiuntamente in ragione della loro connessione, è fondato nei termini appresso indicati.

La Corte di merito ha accertato che il ricorrente il pomeriggio del 7 aprile 2009 non è stato trovato in casa dal medico fiscale presso l'indirizzo di Varese e che il giorno successivo non si è presentato presso l'ambulatorio dell'ASL, come da avviso dello stesso medico fiscale immesso nella cassetta postale. Ha ritenuto, con riguardo al primo aspetto, non provate le giustificazioni dedotte dal ricorrente e, in relazione al secondo profilo, che la sua presentazione presso l'ambulatorio di Laveno-Mombello per la visita di controllo, dove era stata accertata la sua inidoneità a riprendere il lavoro, non lo esimeva dal non presentarsi presso l'ambulatorio dell'ASL per essere (nuovamente) sottoposto a visita.

Sotto il primo aspetto le censure mosse dal ricorrente alla pronuncia impugnata sono inammissibili.

La Corte di merito ha infatti ritenuto non decisive le dichiarazioni rese dalla "compagna" del ricorrente ai fini della prova della sua presenza nell'abitazione di Varese e comunque non provata tale presenza. Sul punto, la valutazione delle risultanze processuali ed in particolare della prova testimoniale non sono censurabili in sede di legittimità, involgendo apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito e non essendo consentito alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della vicenda processuale sottoposto al suo vaglio, ma solo quello di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, le argomentazioni svolte dal giudice di merito.

Deve quindi ritenersi definitivamente accertato che il ricorrente non era presente presso il domicilio di Varese il pomeriggio del 7 aprile 2009 e, parimenti - come è pacifico tra le parti - che il giorno successivo non si recò presso l'ambulatorio dell'ASL, pur essendo stato invitato in tal senso dal medico fiscale attraverso l'avviso immesso nella cassetta postale.

6. Nel valutare la proporzionalità della sanzione espulsiva in relazione alle predette violazioni, oggetto della contestazione disciplinare, la Corte di merito ha rilevato che il comportamento inadempiente del lavoratore da solo non era tale da giustificare la sanzione del licenziamento, ancorché con preavviso, ma che a tale conclusione doveva invece pervenirsi sulla base della recidiva, pure contestata, avente ad oggetto quattro (delle sei originarie) precedenti contestazioni.

La prima riguardava il comportamento irrispettoso tenuto nei confronti dei colleghi di lavoro ("il ricorrente cantava ad alta voce nei reparti produttivi"); la seconda l'utilizzo del telefono durante l'orario di lavoro ("guardava le foto"); la terza la tardiva consegna della certificazione medica riguardante un giorno di assenza; la quarta una condotta non consona al luogo di lavoro (aveva ripetutamente cantato e fischiato a voce alta per diversi minuti).

Senonché, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di licenziamento, la valutazione della gravità del fatto non va operata in astratto, ma con riferimento agli aspetti concreti afferenti alla natura e alla qualità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidabilità richiesto dalle singole mansioni, nonché alla portata soggettiva del fatto, ossia alle circostanze del suo verificarsi, ai motivi e all'intensità dell'elemento intenzionale e di quello colposo (Cass. 26 luglio 2011 n. 16283

; Cass. 1 marzo 2011 n. 5019; Cass. 3 gennaio 2011 n. 35).

Ed ancora, la gravità dell'inadempimento deve essere valutata nel rispetto della regola generale della "non scarsa importanza" di cui all'art. 1455 c.c., sicché la sussistenza in concreto di una giusta causa di licenziamento va accertata in relazione sia della gravità dei fatti addebitati al lavoratore - desumibile dalla loro portata oggettiva e soggettiva, dalle circostanze nelle quali sono stati commessi nonché dall'intensità dell'elemento intenzionale -, sia della proporzionalità tra tali fatti e la sanzione inflitta (Cass. 10 dicembre 2007 n. 25743

; Cass. 4 marzo 2013 n. 5280; Cass. 16 ottobre 2015 n. 21017).

La Corte di merito, nel ritenere la sanzione espulsiva proporzionata alla entità dei fatti, non ha sufficientemente dato conto del suo convincimento, non considerando che il ricorrente, dopo il primo accesso del medico fiscale, rimasto senza esito, si recò, per la visita di controllo, come da avviso immesso dallo stesso medico nella cassetta postale, presso l'ambulatorio di Laveno-Mombello, dove venne riscontrata la sua inidoneità a riprendere servizio. Non ha altresì chiarito la Corte territoriale perché, una volta effettuata la visita fiscale, il ricorrente era tenuto a sottoporsi il pomeriggio dello stesso giorno o il giorno successivo ad una seconda visita fiscale.

Infine, non ha spiegato se nella condotta del ricorrente fosse ravvisabile l'elemento intenzionale, e cioè la volontà di sottrarsi alla visita fiscale, una volta che la mattina del secondo accesso del medico fiscale si era recato presso l'ambulatorio di Laveno-Mombello, sottoponendosi a visita. Si impone pertanto la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al giudice indicato in dispositivo per un nuovo esame, dovendosi aggiungere che priva di rilevanza è la censura formulata con il quarto motivo, atteso che la Corte di merito non ha tenuto conto, ai fini della recidiva, delle due sanzioni disciplinari dichiarate illegittime dal Tribunale, ancorché tale statuizione, contenuta in motivazione, non sia stata riportata nel dispositivo della sentenza di primo grado.

In ragione dell'accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione.

Ai sensi all'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

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