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Sentenza Corte di Cassazione “Per giustificate ragioni organizzative è legittimo il trasferimento del dipendente che assiste un disabile”

Con la sentenza n. 12729 del 2017 la Corte di Cassazione ha affermato che è legittimo il trasferimento del lavoratore che assiste un familiare disabile pur godendo dei benefici di cui alla Legge n. 104/1992 nel caso in cui sussiste la soppressione del posto di lavoro per giustificate ragioni organizzative.

La chiusura di un servizio o delle mansioni a cui era adibito il dipendente possono essere fatte rientrare tra quelle esigenze straordinarie organizzative che consentono il trasferimento di chi assiste un familiare disabile.La Suprema corte, richiamando un orientamento che risale alla pronuncia 25379/2012, ha statuito che «la disposizione dell’articolo 33, comma 5, della legge 104/92, laddove vieta di trasferire, senza consenso, il lavoratore che assiste con continuità un familiare disabile convivente, deve essere interpretata in termini costituzionalmente orientati in funzione della tutela della persona disabile, sicché il trasferimento del lavoratore è vietato anche quando la disabilità del familiare, che assiste, non si configuri come grave».Ciò è vero, però, a condizione che il datore di lavoro, cui spetta l’onere della prova, non dimostri «la sussistenza di esigenze aziendali effettive e urgenti, insuscettibili di essere altrimenti soddisfatte».

Tratto da www.diritto-lavoro.com 07/6/17

 
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