L’INAIL con la circolare n. 17/2026 fornisce istruzioni per la gestione della certificazione medica di infortunio sul lavoro, tenuto conto delle nuove esigenze organizzative derivanti dall’estensione della tutela a nuove categorie di soggetti assicurati, delle modalità di trasmissione telematica della certificazione medica, nonché dell’applicabilità di sistemi di sanità digitale agli accertamenti medico-legali.
Certificazione medica con esito definitivo della lesione e conclusione della prognosi
La certificazione medica dell’infortunio sul lavoro è inviata telematicamente all’Inail da qualunque medico o struttura sanitaria competente al rilascio che presta la prima assistenza a un lavoratore, ai sensi dell’articolo 531 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
Ripresa del lavoro al termine del periodo di prognosi
Il lavoratore potrà riprendere l’attività lavorativa al termine del periodo di prognosi riconosciuto nell’ultimo certificato medico ricevuto dall’ INAIL, senza produrre alcuna ulteriore certificazione medica “ definitiva.
Ripresa anticipata del lavoro
Il lavoratore assente per infortunio che intenda riprendere anticipatamente il lavoro rispetto alla prognosi formulata dal medico può essere riammesso in servizio solo in presenza di un certificato medico che modifica, anticipandone il termine, la durata della prognosi originariamente indicata. Tale certificato può essere rilasciato da qualunque medico.
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