La Corte internazionale di giustizia, (CIG) dell’Aja massimo organo giudiziario delle Nazioni Unite, ha stabilito nell’adunanza tenutasi il 21 maggio us, che il diritto di sciopero è tutelato dalla Convenzione del 1948 dell’Organizzazione internazionale del lavoro sulla libertà di associazione, ratificata da 158 Paesi, e rientra quindi nella protezione del diritto internazionale. Si tratta di un parere consultivo e, come tale, non giuridicamente vincolante; tuttavia, la pronuncia formalizza in modo esplicito che l’astensione dal lavoro finalizzata alla tutela o al miglioramento delle condizioni lavorative si colloca nell’ambito di un diritto riconosciuto a livello internazionale. La Corte non ha definito le condizioni concrete di esercizio del diritto di sciopero, come tempi, durata, settori interessati o obblighi di preavviso; tali profili restano, allo stato, affidati ai singoli ordinamenti nazionali. Si tratta di una distinzione che sindacati e organizzazioni datoriali hanno già iniziato a interpretare secondo prospettive differenti. Nel corso delle udienze dello scorso anno, i sindacati hanno sostenuto che lo sciopero rappresenta uno strumento essenziale per il miglioramento delle condizioni di lavoro, mentre le organizzazioni dei datori di lavoro e alcuni Stati hanno ribadito che la disciplina concreta della materia spetta ai singoli Paesi. La Corte ha quindi riconosciuto il principio, lasciando ai sistemi giuridici nazionali la regolazione degli aspetti applicativi.
