Il decreto Legge 7 agosto 2026, n. 144 introduce novità importanti e recepisce inoltre i principi stabiliti dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza del 18 gennaio 2024, relativa alla causa C-218/22, Comune di Copertino, e adegua la normativa italiana al diritto dell’Unione, in particolare alla Direttiva 2003/88. Questa scelta rafforza la responsabilità del datore di lavoro, chiamato a garantire, mediante i propri poteri organizzativi, l’effettiva fruizione di ferie, riposi e permessi.
Testo del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 182 del 7 agosto 2026), coordinato con la legge di conversione 5 ottobre 2026, n. 174 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 2), recante: «Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile.». (26A05288) (GU Serie Generale n.232 del 06-10-2026)
Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione
1. All’articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo le parole: «e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi» sono soppresse;
b) il secondo periodo è sostituito dai seguenti:
<< Il datore di lavoro è responsabile, attraverso i propri poteri organizzativi, di garantire al personale la possibilità di fruire pienamente dei predetti istituti. Il periodo di ferie determinato per ciascuna categoria di personale dalla contrattazione collettiva di comparto può essere sostituito dalla corresponsione della relativa indennità finanziaria solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro e nei limiti di seguito indicati. Il datore di lavoro invita formalmente il personale a fruire delle ferie annuali informandolo in tempo utile che, se non fruite, le ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o del periodo di riporto eventualmente autorizzato e non potranno essere sostituite da indennità finanziaria. La mancata fruizione delle ferie che dipenda dalla scelta consapevole del lavoratore, con onere della prova a carico del datore di lavoro, non comporta la corresponsione di trattamenti economici sostitutivi alla cessazione del rapporto di lavoro. Ai soli fini del presente comma, per datore di lavoro si intende il soggetto, di livello dirigenziale o non dirigenziale, individuato in relazione alla specificità dell’ordinamento della singola amministrazione, responsabile dell’autorizzazione o del diniego delle ferie.».
2 Le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificate ai sensi del comma 1 del presente articolo, si applicano con riferimento al periodo di ferie maturato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.>> …Omissis…
