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Chiarimenti tassazione 2,5% su TFR personale assunto post 2000

Ufficio Studi Nazionale del CSA della CISAL Università

Chiarimenti tassazione 2,5% su TFR personale assunto post 2000

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 223/2012, ha stabilito l’illegittimità costituzionale dell’art. 12 comma 10 del D.L. 78/2010 "...nella parte in cui non esclude l’applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,5% della base contributiva…" .

Di conseguenza l’Inpdap, a partire dal 1° gennaio 2011, ha ripristinato il vecchio calcolo ai fini del TFS (buonuscita) per i dipendenti pubblici assunti prima del 1/01/2001.

Per coloro invece, posti in quiescenza prima della citata sentenza ed a cura dello stesso ente, è stata prevista una riliquidazione degli anni 2011-2012 con il vecchio calcolo. Riliquidazione che (viste le ultime decisioni interne) dovrebbe essere fatta direttamente dalla sede centrale in Roma per tutte le sedi nazionali con ovvio prolungamento dei tempi previsti).

Successivamente alla pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale sono stati chiesti pareri, ad alcuni atenei, sull’applicabilità di quest’ultima anche a coloro (dipendenti universitari) che sono stati assunti successivamente al 1° gennaio 2001 (a tempo indeterminato) e dal 30 maggio 2000 (tempo determinato).

Le risposte finora giunte sono state tutte negative per cui molti dipendenti hanno presentato proprie diffide (o su indicazione di alcuni sindacati), volte alla non applicabilità del prelievo del 2,5% sulla propria busta paga ai fini del TFR.

In effetti la sentenza in esame, pur interessata per l’illegittimità costituzionale dell’art.12 comma 10 del D.L. 78/2010 che riguardava tutti coloro che erano soggetti al TFS e quindi già in servizio al 1° gennaio 2001 ha, di fatto, sentenziato l’illogicità del prelievo del 2,5%, a carico del dipendente, in applicazione del calcolo di cui all’art. 2120 del codice civile ai fini del TFR. Inoltre, la stessa Corte, ha ulteriormente precisato che a parità di retribuzione tra pubblico e privato, è irragionevole una riduzione dell’accantonamento dello Stato, perché "… non collegata con la qualità e quantità del lavoro prestato..", contribuendo a determinare un trattamento inferiore dei dipendenti pubblici con quello dei privati. Da ciò ne discerne che anche questo ufficio concorda nell’inoltrare una richiesta alla propria amministrazione, volta a chiedere la non applicazione della ritenuta del 2,5% per il personale assunto dopo il 1° gennaio 2001.

Nella circostanza si precisa che non applicando il prelievo del 2,5%, la base contributiva del dipendente aumenterebbe della stessa percentuale. Di conseguenza la percentuale verrebbe assoggetta (trattandosi di stipendio) all’ aliquota massima Irpef applicata all’interessato quindi con una riduzione del 27%, 38% o 41%; per cui, in caso di risoluzione positiva, il beneficio che ne deriverebbe non sarebbe pari all’aliquota restituita.

Roma 3 marzo 2013

Il Consulente per l'Ufficio Studi - Dott. Damiano Curcio

 

FAXSIMILE ISTANZA DIFFIDA a firma dell'interessato/a

- Richiesta sospensione tassazione e restituzione delle somme già trattenute.

 

Al………………………………………

Università degli Studi di …………………………

Settore Stipendi

 

I S T A N Z A

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________, nato/a a ______________________, il ___________, residente in

______________________con matricola____________ attualmente in servizio attivo presso __________________________

 

CONSIDERATO

 

di essere stat/a assunto/a alle dipendenze di Codesta  Amministrazione:

-  con contratto a tempo indeterminato con decorrenza dal_____________;

-  con contratto a tempo determinato con decorrenza dal_______________;

 

PREMESSO

- di essere sottoposto/a al regime TFR disciplinato dall’articolo 2120 del Codice Civile così come disposto dalla legge 8 agosto 1995 n. 335;

- che, come stabilito dal suddetto articolo, il trattamento di fine rapporto viene alimentato dagli accantonamenti annuali di quote della retribuzione percepita dal lavoratore, nella misura del 6,91% della retribuzione annua utile, a totale carico del datore di lavoro;

 

- che, ancora oggi,  codesta Amministrazione  continua ad operare la rivalsa del 2,50% sull’80% della propria retribuzione utile ai fini previdenziali prevista dall’articolo 37 del D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032.

 

V I S T A

-     la recente sentenza del 23 ottobre 2012, n. 223 della Corte Costituzionale, con la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 10, comma 12 del decreto legge n. 70 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010;

 

N O T A T O

-     che, in particolare, con la predetta sentenza la Corte ha statuito che “la disposizione in esame, a fronte della estensione del regime di cui all’art. 2120 del codice civile (ai fini del calcolo del TFR) sulle anzianità maturate dal 1° gennaio 2011 determina, irragionevolmente, l’applicazione dell’aliquota del 6,91% sull’intera retribuzione, senza escludere nel contempo la vigenza della trattenuta a carico del dipendente pari al 2,50% della base contributiva, operata a titolo di rivalsa sull’accantonamento per l’indennità di buonuscita, in combinato con l’art. 37 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n, 1032”;

-     che, in ottemperanza alla predetta sentenza, l’articolo 1 del decreto legge 29 ottobre 2012, n. 185 ha abrogato, con  decorrenza dal 1° gennaio 2011, l’articolo 12, comma 10 del decreto legge  31 maggio, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 ripristinando, di fatto, l’articolo 36 del D.P.R. 1032 del 1973 per i dipendenti destinatari del TFS (cd buonuscita);

-     che tale disposizione,  a seguito della decadenza del predetto decreto legge per mancata conversione, è stata reiterata dall’articolo 1, comma 98 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per l’anno 2013);

NELLA CONSIDERAZIONE

-     che, con la sentenza in esame ha statuito, in via definitiva, la non applicabilità della ritenuta del 2,5% a carico del dipendente, in presenta dell’articolo 2120 del codice civile ai fini del calcolo del TFR;

C H I E D E

 

  1. a codesta Amministrazione,  di sospendere la ritenuta del 2.50% prevista dall’articolo 37 del D.P.R. 1032 del 1973 con conseguente restituzione delle somme già trattenute;
  2. ai sensi e per gli effetti della legge 241/90 e successive modificazioni che la presente sia valida per l’interruzione della prescrizione dei crediti vantati presso l’amministrazione;
  3. ai sensi e per gli effetti della legge 241/90 e successive modificazioni che venga indicato il nome del responsabile del procedimento amministrativo al fine di tutelare i propri interessi, in caso di contenzioso, nanti il giudice amministrativo adito.

 

Con osservanza

 

___________li________________

Firma __________________________

 
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