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Applicazione dell'aliquota riferita alla tassazione prevista su emolumenti arretrati che le Università devono adottare nei confronti dei propri dipendenti

Ufficio Studi Nazionale CSA della CISAL Università

''Applicazione dell'aliquota riferita alla tassazione prevista su emolumenti arretrati che le Università devono adottare nei confronti dei propri dipendenti''

La sezione provinciale di Sassari ha portato, all’attenzione di questo ufficio studi, una problematica inerente la tassazione su emolumenti arretrati che quell’Università degli Studi ha applicato nei confronti di propri dipendenti.

In pratica sugli emolumenti in questione, tutti riferiti a lavoro svolto negli anni 2008,2009,2010 e 2011, è stata applicata l’aliquota massima a cui ciascun avente diritto è stato assoggettato nell’anno 2012 (anno di percezione degli arretrati).

PRASSI

Oltre alla tassazione ordinaria Irpef, ovvero la tassazione prevista con applicazioni di percentuali crescenti d’imposta secondo le diverse fasce di reddito, viene applicata la cosiddetta tassazione separata la quale, interviene tutte le volte in cui un reddito abbia avuto una formazione almeno pluriennale con emersione però dello stesso in un periodo successivo a quello della propria formazione. Di conseguenza, invece di applicare l’aliquota massima Irpef (più onerosa), viene applicata l’aliquota media che corrisponde a quella calcolata sulla metà del reddito complessivo dei due anni precedenti a quello nel quale sorge il diritto alla percezione del reddito che deve essere assoggettato a tassazione.

I redditi da assoggettare a tassazione separata sono vari (vds art. 17 TUIR) ma quelli presi in esame (emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibile ad anni precedenti) sono indicati al comma 1° lettera b) dell’art. 17 del TUIR.

Ed infatti; sono fiscalmente considerati emolumenti arretrati e pertanto soggetti a tassazione separata, i compensi che vengono elargiti in conseguenza di prestazioni di lavoro dipendente avvenute in anni precedenti a quello nel quale sorge il diritto alla percezione, ciò per effetto di leggi, di sentenze, di atti amministrativi, di contratti collettivi o di altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti.

L’Agenzia delle Entrate con risoluzione 9 ottobre 2008 n.377 ha confermato quanto già precisato con propria circolare n.23/E del 5 febbraio 1997 e cioè: " il ritardo fisiologico nella corresponsione degli emolumenti non costituisce arretrato di retribuzione se le somme vengono erogate nell’anno successivo a quello di maturazione".

Da quanto finora esposto, ne consegue che l’Università degli Studi di Sassari, ammesso che possa fornire elementi utili a giustificare la corresponsione tardiva degli emolumenti, poteva assoggettare all’aliquota massima solo gli importi relativi all’anno 2011. Per il restante periodo doveva (obbligatoriamente) applicare l’aliquota media.

Roma 22.02.2013

Il Consulente per l'Ufficio Studi - Dott. Damiano Curcio

 
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