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Chiarimenti : Causa di forza maggiore e il diritto alla retribuzione

Nota dell’Ufficio Studi

Chiarimenti : Causa di forza maggiore e il diritto alla retribuzione

Cosa succede al dipendente che non si reca al lavoro per un'improvvisa abbondante nevicata o per altra causa di calamità naturale imprevedibile che colpisce il luogo di lavoro ?

La causa di forza maggiore che rende impossibile il lavoratore a rendere la prestazione lavorativa, gli mantiene intatto il diritto alla retribuzione?

 

I contratti di lavoro soggiacciono alle regole del diritto privato con particolare riferimento agli istituti civilistici dei contratti a prestazioni corrispettive. La privatizzazione del pubblico impiego ha reso estensibili tali norme al pubblico impiego.

Nell'ipotesi di impossibilità di svolgimento della prestazione di lavoro per forza maggiore va tenuto distinto il caso in cui l'evento causa al lavoratore una impossibilità a svolgere le sue mansioni da quello in cui l'evento causa al datore di lavoro una impossibilità a ricevere la stessa.

Nel primo caso si versa semplicemente in una ipotesi di assenza del lavoratore e si rinvia agli istituti contrattuali che regolano le assenze ed il regime delle giustificazioni delle assenze, anche ai fini della spettanza della retribuzione (permessi, ferie, malattie, aspettative ecc).

Nel secondo caso ovvero quando è il datore di lavoro a non poter ricevere la prestazione può configurarsi una ipotesi di causa di forza maggiore, ma non sempre.

In tale evenienza è sempre opportuno che il lavoratore metta a disposizione del datore le sue energie lavorative anche con un telegramma da inoltrarsi al datore di lavoro.

Sussiste infatti il diritto alla retribuzione, anche quando il datore di lavoro non può o non vuole ricevere la prestazione lavorativa, solo allorquando il lavoratore ha messo in mora il datore intimandogli di ricevere la prestazione.

Solo quando il rifiuto è fondato su una causa di forza maggiore (sono solo limitatissime ipotesi per lo più connesse a gravi calamità o ad altri eventi non prevedibili e non evitabili da una condotta positiva che il datore è tenuto a porre in essere) che legittimano la mancata corresponsione della retribuzione.

La copiosa giurisprudenza di merito ha esemplificato i casi di forza maggiore e sicuramente ha ristretto l'ambito delle ipotesi in cui non spetta la retribuzione. Se così non fosse, non solo il rischio di impresa si trasferirebbe dal datore di lavoro al lavoratore, ma il datore potrebbe addurre mille e una scusa per rendere intermittente la prestazione lavorativa di un lavoratore subordinato e per pagarlo con una nuova formula che potremmo definire "a cottimo".

Roma 17 Dicembre 2012

 

P. L’Ufficio Studi
Avv. Nerino Allocati

 
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