Contatori visite gratuiti Riconoscimento del diritto all’assegno per il nucleo familiare, iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, c .26, Legge n. 335/95 per i periodi di congedo di maternità/paternità e di congedo parentale coperti dalla contribuzione

Documento di Economia e Finanza 2024 (DEF 2024), che delinea previsioni cruciali in relazione al PIL e traccia una linea sul futuro del welfare nel nostro paese.

 

Photogallery

Contratti
RSU

Quotidiani online

Riconoscimento del diritto all’assegno per il nucleo familiare, iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, c .26, Legge n. 335/95 per i periodi di congedo di maternità/paternità e di congedo parentale coperti dalla contribuzione

Nota dell'Ufficio Studi

Riconoscimento del diritto all’assegno per il nucleo familiare per gli iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/95 per i periodi di congedo di maternità/paternità e di congedo parentale coperti dalla contribuzione figurativa.

Con la circolare n. 114 del 18 settembre 2012 l’Inps ha illustrato il quesito riguardante il riconoscimento del diritto all’assegno per il nucleo familiare per gli iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, L.335/95 per i periodi di congedo di maternità/ paternità e di congedo parentale coperti dalla contribuzione figurativa.

In punto, l’Istituto previdenziale ha evidenziato che il D.M. 12 luglio 2007, "nel prevedere l’estensione di alcune disposizioni del Decreto Legislativo n. 151/2001  (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) in favore delle lavoratrici a progetto e categorie assimilate nonché delle associate in partecipazione e delle libere professioniste iscritte alla Gestione Separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge n. 335/95, ha riconosciuto, fra l’altro, il diritto alla contribuzione figurativa per i periodi di astensione dal lavoro per i quali è corrisposta l’indennità di maternità ai fini del diritto alla pensione e della determinazione della relativa misura" (cfr. circ. n. 114/2012 Inps).

Sicchè, ne è derivato il dubbio se la contribuzione figurativa, risultante dal computo dei periodi di astensione, potesse legittimamente riconoscersi non solo ai fini pensionistici ma anche per il diritto a percepire l’assegno per il nucleo familiare.

La risposta positiva al quesito in esame ha portato l’INPS a chiarire, quindi, che, "in presenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa sull’assegno per il nucleo familiare (in specie, la sussistenza della specifica copertura contributiva) e dalle disposizioni vigenti per la Gestione separata, per gli iscritti alla Gestione separata, che non risultino iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionati, la copertura figurativa risultante dal computo dei periodi di congedo di maternità /paternità è utile, oltre che per il diritto e la misura della pensione, anche ai fini dell’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare" (cfr. circ. n. 114/2012 Inps).

In tema di calcolo dell’assegno per il nucleo familiare, atteso che, ai sensi dell’art. 2, comma 29, L. n. 335/1995, per l’assolvimento dell’obbligo contributivo nella Gestione separata trova applicazione il  principio di cassa, l’INPS ha richiamato la circolare n. 64 del 13 maggio 2010 recante le disposizioni impartite in materia di accredito della contribuzione figurativa in favore di alcune categorie di lavoratrici e lavoratori iscritti alla Gestione separata con riferimento ai casi di congedo e di maternità e di paternità.

Con la conseguenza che, per i periodi di congedo di maternità /paternità e di congedo parentale coperti dalla contribuzione figurativa, ai fini dell’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare ed ai fini della misura di esso, l’accredito della contribuzione figurativa dovrà seguire lo stesso criterio di cassa, "in coerenza con le modalità di attribuzione delle contribuzioni tipiche della Gestione separata" (cfr. circ. n. 114/2012 Inps).

L’Ente ha precisato, infine, che, in forza della vigenza del principio di cassa, salvo il caso di prima iscrizione, l’accredito dei contributi nella gestione separata decorra dal mese di gennaio, anche qualora i primi mesi dell’anno risultino già coperti da contribuzione presso un’altra gestione.

08 Novembre 2012

Per L'ufficio Studi, Tiziana Malovi
Segretario di Ateneo CSA della Cisal Università di Brescia

 
INPS
Assegno per il nucleo familiare. Nuovi livelli reddituali: 1 luglio 2024 - 30 giugno 2025



Previdenza

Modulo Non adesione al Fondo Perseo Sirio

Meteo

Tutto su IMU e TASI

Convenzioni

Powered by



Modalità Mobile