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Riforma Fornero, significative novità anche in materia di contratto di lavoro part time – clausole elastiche e flessibili

Nota dell’Ufficio Studi

Riforma Fornero, significative novità anche in materia di contratto di lavoro part time – clausole elastiche e flessibili

Il 18 luglio 2012 è entrata in vigore la legge 28 giugno 2012 n. 92 (c.d. riforma Fornero), la quale ha introdotto significative novità anche in materia di contratto di lavoro part time. Giova rammentare che il contratto di lavoro part-time (a tempo parziale) è un rapporto di lavoro caratterizzato da un orario ridotto rispetto a quello previsto dai CCNL e dalla legge.

Esso si presenta in tre diverse tipologie: orizzontale, quando la riduzione dell’orario di lavoro viene effettuata all’interno dell’orario giornaliero (ad esempio, 4 ore anziché 8, tutti i giorni); verticale, quando la prestazione di lavoro è svolta a tempo pieno, ma per periodi predeterminati nella settimana, nel mese e nell’anno (ad esempio, si concordano 3 giorni pieni a settimana); misto, quando il rapporto di lavoro a tempo parziale è articolato mediante una combinazione delle due tipologie su esposte (ad esempio, in alcuni periodi dell’anno si può concordare una riduzione dell’orario di lavoro del 50 %, in altri del 30 %).

Il part time riguarda tutti settori di attività ed è previsto sia nei contratti a tempo determinato che indeterminato.

Il contratto di lavoro a tempo parziale è un contratto individuale che deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere la puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell’orario, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno.

Orbene, la novella legge n. 92 del 2012 ha preso in considerazione solo alcuni aspetti della disciplina attualmente vigente in materia di part-time e, più precisamente, le clausole elastiche e flessibili.

Nello specifico, le clausole flessibili sono quelle che consentono al datore di lavoro, nell’ambito della durata massima dell’orario di lavoro concordato, di modificare la collocazione temporale della prestazione; le clausole elastiche si riferiscono, invece, al contratto part-time verticale o misto, riconoscendo al datore di lavoro di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa.

Le clausole in esame vengono regolamentate per la prima volta dall’art. 3, commi 7 e 9, del decreto legislativo 25 febbraio 2000 n. 61, che ha provveduto a disciplinare la flessibilità della durata della prestazione lavorativa nel part time, riconoscendo al datore di lavoro la possibilità di modificare, dietro congruo preavviso, l’orario di lavoro tramite l’introduzione di dette clausole pattizie.

La stipulazione delle clausole in oggetto presuppone il consenso scritto del lavoratore che può farsi assistere, nel rendere tale consenso, da un rappresentante sindacale aziendale dal medesimo scelto (e che può rifiutare di prestare il suo consenso, senza che ciò costituisca giustificato motivo di licenziamento).

Tuttavia, la disciplina delle clausole flessibili ed elastiche ha subito, nel corso dell’ultimo decennio, una serie di interventi legislativi, volti ora a limitare, ora a riammettere, ora a limitare nuovamente il ruolo della contrattazione collettiva in materia rispetto all’autonomia individuale delle parti del contratto di lavoro.

Infatti, nella versione originaria del comma 7 dell’articolo 3 su citato, ai contratti collettivi spettava la previsione delle clausole elastiche, stabilendone condizioni e modalità di applicazione da parte del datore di lavoro: pertanto, le clausole elastiche stipulate in assenza dell’autorizzazione da parte della contrattazione collettiva erano considerate illegittime.

L’art. 46 del D. Lgs 276/2003 modifica tale impostazione, attribuendo alle parti del contratto individuale la facoltà di concordare clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione stessa e, nei soli rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto, clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa, demandando, poi, ai contratti collettivi la disciplina delle condizioni, dei limiti e delle modalità di esercizio della predetta facoltà.

Indi, le parti potevano introdurre clausole flessibili o elastiche anche in mancanza di una previsione collettiva al riguardo. In seguito, l’art. 1, comma 44, della legge n. 247 del 2007 ripristina l’assetto previgente, con l’esclusione della possibilità per le parti del contratto individuale di concordare il ricorso alle clausole flessibili ed elastiche in assenza di una previsione collettiva.

Infine, l’art. 22, comma 4, della legge 183/2011 riconosce nuovamente alle parti la facoltà di stipulare le clausole in esame, anche in assenza di una specifica previsione collettiva (pur nel rispetto di tutte le altre prescrizioni di legge, quali il consenso scritto del lavoratore, il termine minimo di preavviso ecc).

La novella legge n. 92/2012, come modificata dall’art. 46-bis della legge n. 134/2012, apporta ulteriori modifiche ai commi 7 e 9 dell’art. 3 del D.Lgs n. 61 del 2000, nell’ambito dei rapporti a tempo parziale di tipo verticale o misto, prevedendo, in particolare:

-  la possibilità per i contratti collettivi di stabilire "condizioni e modalità atte a consentire al lavoratore di richiedere la eliminazione, ovvero la modifica delle clausole flessibili e elastiche" (art. 3, comma 7 n. 3 bis D.Lgs. 61/2000 nuovo testo);

- la facoltà per il lavoratore di revocare l’eventuale consenso già prestato alla clausola elastica, qualora si tratti di lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale (articolo 10, comma 1, dello Statuto dei lavoratori) o di lavoratori affetti da patologie oncologiche (articolo 12 bis del d.lgs n. 61/2000).

 

In definitiva, con la riforma del 2012 il legislatore ha inteso rafforzare gli strumenti a salvaguardia dell’autonomia del lavoratore, riconoscendo in capo allo stesso la facoltà di recedere dalle clausole pattizie e rimettendo alla contrattazione collettiva il compito di disciplinare le condizioni e le modalità di esercizio di tale facoltà.

07 Novembre 2012

Per L’Ufficio Studi    
Tiziana Malovi  Segretario di Ateneo 
CSA della Cisal Università di Brescia

 
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