Estratto Sentenza CGE del 6/09/2011 "Trasferimento di lavoratore pubblico e divieto di modificazione in pejus del trattamento economico.
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Estratto Sentenza CGE del 6/09/2011 "Trasferimento di lavoratore pubblico e divieto di modificazione in pejus del trattamento economico.
Corte di Giustizia delle Comunità Europee - sentenza n. C-108/2010 del 6 settembre 2011
Il  trasferimento di un lavoratore, da una pubblica amministrazione ad  un'altra, non può comportare un peggioramento nella sua retribuzione.
La  Corte di Giustizia ha statuito che, nell’ipotesi di trasferimento di un  pubblico dipendente da un’amministrazione ad un’altra, trova  applicazione la Direttiva 77/187/CE (e successive modificazioni) e,  pertanto, il trasferimento non può dare origine ad un trattamento  economico peggiorativo rispetto a quello goduto dal lavoratore alle  dipendenze dell’amministrazione di partenza.
Nella sentenza si legge, infatti, espressamente:
-       La  riassunzione, da parte di una pubblica autorità  di uno Stato membro,  del personale dipendente di un’altra pubblica autorità … costituisce un  trasferimento di impresa ai sensi della direttiva del Consiglio 14  febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle  legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei  lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di  parti di stabilimenti.
-       Quando un trasferimento ai sensi della  direttiva 77/187 porta all’applicazione immediata, ai lavoratori  trasferiti, del contratto collettivo vigente presso il cessionario e  inoltre le condizioni retributive previste da questo contratto sono  collegate segnatamente all’anzianità  lavorativa, l’art. 3 di detta  direttiva osta a che i lavoratori trasferiti subiscano, rispetto alla  loro posizione immediatamente precedente al trasferimento, un  peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento  dell’anzianità  da loro maturata presso il cedente, equivalente a quella  maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario, all’atto  della determinazione della loro posizione retributiva di partenza presso  quest’ultimo.
L’Ufficio Studi - CSA della CISAL Università






















