Contatori visite gratuiti Estratto Sentenza CGE del 6/09/2011 "Trasferimento di lavoratore pubblico e divieto di modificazione in pejus del trattamento economico.

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Estratto Sentenza CGE del 6/09/2011 "Trasferimento di lavoratore pubblico e divieto di modificazione in pejus del trattamento economico.

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Estratto Sentenza CGE del 6/09/2011 "Trasferimento di lavoratore pubblico e divieto di modificazione in pejus del trattamento economico.

Corte di Giustizia delle Comunità Europee - sentenza n. C-108/2010 del 6 settembre 2011
Il trasferimento di un lavoratore, da una pubblica amministrazione ad un'altra, non può comportare un peggioramento nella sua retribuzione.
La Corte di Giustizia ha statuito che, nell’ipotesi di trasferimento di un pubblico dipendente da un’amministrazione ad un’altra, trova applicazione la Direttiva 77/187/CE (e successive modificazioni) e, pertanto, il trasferimento non può dare origine ad un trattamento economico peggiorativo rispetto a quello goduto dal lavoratore alle dipendenze dell’amministrazione di partenza.

Nella sentenza si legge, infatti, espressamente:
-       La riassunzione, da parte di una pubblica autorità  di uno Stato membro, del personale dipendente di un’altra pubblica autorità … costituisce un trasferimento di impresa ai sensi della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti.
-       Quando un trasferimento ai sensi della direttiva 77/187 porta all’applicazione immediata, ai lavoratori trasferiti, del contratto collettivo vigente presso il cessionario e inoltre le condizioni retributive previste da questo contratto sono collegate segnatamente all’anzianità  lavorativa, l’art. 3 di detta direttiva osta a che i lavoratori trasferiti subiscano, rispetto alla loro posizione immediatamente precedente al trasferimento, un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell’anzianità  da loro maturata presso il cedente, equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario, all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza presso quest’ultimo.

L’Ufficio Studi - CSA della CISAL Università

 
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