Contatori visite gratuiti CCNL Università 2006/2009. Art. 87 - Fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva e individuale.

Photogallery

Contratti
RSU

Quotidiani online

CCNL Università 2006/2009. Art. 87 - Fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva e individuale.

NOTA UFFICIO STUDI

CCNL Università 2006/2009. Art. 87 - Fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva e individuale. (Art.67 CCNL 9.8.200, art. 4 CCNL 13.05.03, art. 41 CCNL 27.01.2005, art. 5 e art. 10, lett. E, CCNL 28.03.06) Comma 2.

In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, le amministrazioni, nell’ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 165/2001, valutano anche l’entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell’ambito delle capacità di bilancio.

Quesito: Riorganizzazione delle strutture dell'Ateneo con attivazione di nuovi servizi e con molte delle caratteristiche evidenziate nel comma 2 dell'art. 87 del CCNL in vigore.

Considerato che il comma 2 dell'art. 87 del CCNL in vigore prevede anche la possibilità che le amministrazioni valutino la necessità di sostenere maggiori oneri per il finanziamento del trattamento accessorio è possibile che tale fattispecie sia attuabile o sia in contrasto con le nuove norme introdotte lo scorso anno?

Risponde l’Ufficio Studi. I limiti introdotti dalla recente manovra finanziaria trovano applicazione a far tempo dal 2011 e, pertanto, rationetemporis, non vi è ostacolo alcuno all'incremento del fondo per il trattamento accessorio disposti anteriormente a tale data.Inoltre, la ratio del 2° comma dell'art. 87 è nel senso di disporre un'integrazione del fondo, al fine di compensare gli effetti (nuovi incarichi, maggiori responsabilità, ecc.) che derivano da provvedimenti di riorganizzazione ed hanno, natura eccezionale ed una tantum, il che, a nostro parere, non si ritiene che sia vietato dalla citata normativa

A ciò aggiungasi che, i limiti imposti dalla manovra estiva operano sul piano individuale e non su quello collettivo.

07.12.2010   l' Ufficio Studi

 
INPS
Assegno per il nucleo familiare. Nuovi livelli reddituali: 1 luglio 2023 - 30 giugno 2024



Previdenza

Modulo Non adesione al Fondo Perseo Sirio

Meteo

Tutto su IMU e TASI

Convenzioni

Powered by



Modalità Mobile